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Sez. 2, Sentenza n. 2325 del 27/06/1969 (Rv. 341737 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA UN COMPROPRIETARIO E UN TERZO - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO COMPROPRIETARIO - ATTIVA - SUSSISTENZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDOMINI - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI COSTRUZIONE ABUSIVA ESEGUITA DA UN TERZO NEL CORTILE COMUNE.*
Stato
decisa il 1969-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341737-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA UN COMPROPRIETARIO E UN TERZO - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO COMPROPRIETARIO - ATTIVA - SUSSISTENZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDOMINI - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI COSTRUZIONE ABUSIVA ESEGUITA DA UN TERZO NEL CORTILE COMUNE.*

Ciascun comproprietario e legittimato ad agire da solo a tutela della cosa comune contro un terzo, senza che il contraddittorio debba essere integrato nei confronti degli altri condomini. Questa legittimazione gli deriva dal suo diritto, che investe la cosa comune, e non soltanto una frazione di essa, sia pure nel limite del concorrente diritto degli altri condomini. Nella specie il condomino aveva chiesto la rimozione di una costruzione abusiva eseguita da un terzo nel cortile comune. La Corte di Cassazione ha escluso la necessita dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini rimasti estranei alla lite. (V. 1351-67, massima n.327944 e numerose altre conformi).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)