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Sez. 1, Sentenza n. 3269 del 03/10/2019 Cc. (dep. 27/01/2020) Rv. 278582 - 03

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Esecuzione – Revoca per "abolitio criminis" – Diversa qualificazione giuridica o accertamento difforme del fatto in mancanza di contestazione e accertamento in sede di cognizione – Esclusione.
Stato
decisa il 2019-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278582-03

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO

In caso di "abolitio criminis" del reato per il quale è intervenuta condanna, il giudice dell'esecuzione non può modificare l'originaria qualificazione o accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto in sentenza, né sussumere la condotta del condannato sotto una diversa fattispecie, se la riconducibilità della condotta a detta fattispecie non ha mai formato oggetto di accertamento e di formale contestazione nel giudizio di cognizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)