Sez. 1, Sentenza n. 1795 del 10/06/1968 (Rv. 333705 - 01)
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO - TRASPORTO DI PERSONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE PER DANNI ALLA PERSONA DEL PASSEGGERO - OPERAZIONI DI IMBARCO - NOZIONE*
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO - TRASPORTO DI PERSONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE PER DANNI ALLA PERSONA DEL PASSEGGERO - OPERAZIONI DI IMBARCO - NOZIONE*
La responsabilita del vettore marittimo, che per l'art.409 del codice della navigazione copre i sinistri dipendenti da fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco, comprende anche quei sinistri che colpiscono la persona del passeggero durante le operazioni strettamente preparatorie o accessorie dell'imbarco, rientrando anche queste nella fase di inizio dell'imbarco. In particolare tra le dette operazioni e compresa anche l'attivita che il passeggero deve compiere, allo specifico ed immediato fine di effettuare l'imbarco, per trasferirsi dal pontile di attracco, appositamente predisposto per la sosta e l'imbarco dei passeggeri, fino allo interno del natante.*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 409
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)