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Testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette

Testo in vigore al

Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette

Titolo I. Disposizioni generali

Capo I. Agenti della riscossione

Testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette

Art. 1 Agenti della riscossione

1. Gli esattori comunali e consorziali, i ricevitori provinciali ed i delegati governativi sono agenti della riscossione.

2. Alla riscossione delle entrate tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti, esigibili con ruoli resi esecutivi dall'autorita' finanziaria, provvedono gli esattori comunali e consorziali ed i ricevitori provinciali in via ordinaria ed i delegati governativi, in via straordinaria.

3. Agli stessi agenti puo' essere affidata la riscossione delle entrate demaniali nonche' delle entrate tributarie dello Stato diverse da quelle indicate nel comma precedente, secondo le modalita' stabilite dal Ministro per le finanze.

4. I predetti agenti provvedono, inoltre, alla riscossione delle entrate degli enti autorizzati per legge a farle riscuotere con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette mediante ruoli.6

Art. 2 Riscossioni affidate nel corso del contratto

1. Gli agenti della riscossione, quando ne siano richiesti dall'intendente di finanza, devono nella rispettiva competenza provvedere senza mutamento dell'aggio alla riscossione di entrate dello Stato delle quali sia autorizzata per legge la riscossione a cura degli agenti medesimi secondo le disposizioni del presente testo unico.

2. L'applicazione delle norme del Titolo X del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 deve essere prevista per legge.6

Art. 3 Attribuzioni accessorie degli agenti della riscossione

1. Agli agenti della riscossione puo' essere demandata la riscossione di entrate di qualsiasi genere spettanti ad enti autorizzati per legge ad avvalersi della loro opera. Per la riscossione di tali entrate gli agenti predetti rispondono dell'obbligo del non riscosso come riscosso soltanto se cio' sia stabilito dalla legge o dal contratto esattoriale.

2. Gli enti comunali di assistenza e le altre istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza contemplate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, hanno la facolta' di affidare, in qualunque tempo, all'esattore comunale la riscossione delle loro entrate, comprese quelle di cui alla legge 30 luglio 1896, n. 344, ed il pagamento delle loro spese, con l'osservanza per queste ultime di tutte le disposizioni emesse o che fossero per emettersi dal Ministero dell'interno. L'esattore e' tenuto ad assumere il servizio con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

3. Gli enti di cui al comma precedente possono esercitare la facolta' ad essi riconosciuta sia nei riguardi dell'esattore del comune ove hanno la loro sede, sia nei riguardi degli esattori di altri comuni ove i detti enti abbiano rendite proprie.

4. Questi ultimi esattori rispondono del semplice riscosso.

5. Anche quando non ne sia prevista per legge la facolta' di riscossione a mezzo dell'esattore, i contributi previdenziali e sindacali possono essere riscossi dall'esattore, previa autorizzazione del Ministro per le finanze e alle condizioni da questo stabilite. In ogni caso deve essere tenuto distinto il servizio di riscossione dei contributi da quello di esattoria e tesoreria e deve essere assicurato l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi tributarie.6

Art. 4 Vigilanza e controlli

1. Gli agenti della riscossione sono soggetti alla vigilanza del prefetto e dell'intendente di finanza i quali, anche su segnalazione dei comuni, dei consorzi esattoriali e degli altri enti creditori possono disporre le occorrenti verifiche.

2. Le ispezioni e verifiche sull'andamento della gestione e dei servizi esattoriali a richiesta del prefetto e dell'intendente di finanza sono eseguite dall'ispettorato compartimentale delle imposte dirette. In caso di ritardo nell'esecuzione dei versamenti prescritti dagli articoli 64, 108 e 125 possono essere effettuate verifiche di cassa.

3. Indipendentemente dalla disposizione del comma precedente l'ispettorato compartimentale delle imposte dirette effettua periodicamente verifiche ordinarie sull'andamento delle esattorie.

4. In caso di omissione di atti obbligatori per legge il prefetto puo' disporne il compimento a mezzo di appositi commissari ed a spese dell'agente inadempiente.

5. Gli agenti della riscossione, nell'esercizio delle loro funzioni, devono attenersi alle istruzioni impartite dalle amministrazioni preposte alla vigilanza e fornire le notizie e i dati statistici inerenti al servizio di riscossione richiesti dall'Amministrazione finanziaria dello Stato.6

Capo II. Albi degli esattori e collettori

Art. 5 Tenuta degli albi

1. La tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori e' affidata ad una apposita commissione istituita presso il Ministero delle finanze e composta:

  1. 1) dal direttore generale delle imposte dirette o da un funzionario con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale da lui delegato, che la presiede;

  2. 2) da due funzionari della Direzione generale delle imposte dirette di cui uno con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione e l'altro con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

  3. 3) da due funzionari del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione;

  4. 4) da due rappresentanti degli esattori scelti su una terna di nomi designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

  5. 5) da due rappresentanti dei lavoratori dipendenti dagli esattori e ricevitori provinciali scelti su una terna di nomi designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. La commissione e' assistita da un segretario scelto tra i funzionari della Direzione generale delle imposte dirette, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.6

Art. 6 Funzionamento della commissione

1. La commissione di cui all'articolo precedente si riunisce quando il presidente lo ritiene necessario ed ha il compito di pronunciarsi sulle domande di iscrizione, sulla cancellazione e sospensione degli iscritti e sulle altre questioni inerenti alla tenuta degli albi.

2. Le adunanze sono tenute con la presenza della maggioranza dei membri assegnati alla commissione e le pronunce sono adottate col voto della maggioranza dei presenti. A parita' di voti prevale quello del presidente.

3. Ai componenti la commissione ed al segretario e' corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di compensi ai componenti dei collegi operanti nell'amministrazione dello Stato.

4. Le norme per la formazione e la tenuta degli albi e per gli esami di idoneita' alle funzioni di esattore e di collettore sono fissate con decreto del Ministro per le finanze.6

Art. 7 Requisiti per l'iscrizione nell'albo degli esattori

1. Possono essere iscritti nell'albo degli esattori:

  1. 1) i cittadini italiani, maggiori di eta', muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano superato apposito esame di idoneita' e che posseggano i requisiti morali e la capacita' finanziaria necessari per gestire un'esattoria;

  2. 2) le societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative a responsabilita' illimitata regolarmente costituite in Italia, aventi per oggetto sociale la gestione di esattorie o ricevitorie e fornite di adeguata capacita' finanziaria, a condizione che tutti gli amministratori posseggano i necessari requisiti morali ed almeno due di essi, fra cui il rappresentante legale, siano iscritti nell'albo degli esattori;

  3. 3) le societa' diverse da quelle indicate al numero precedente aventi per oggetto sociale la gestione di esattorie o ricevitorie, a condizione che tutti i soci siano iscritti nell'albo degli esattori;

  4. 4) le aziende di credito di cui all'art. 5, esclusa la lettera c), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, che abbiano ottenuto il benestare del servizio di vigilanza sulle aziende di credito.

2. L'iscrizione all'albo e' soggetta a tassa di concessione governativa.6

Art. 8 Cause di esclusione e di incompatibilita'

1. Non possono essere iscritti nell'albo degli esattori:

  1. 1) gli inabilitati, gli interdetti e i falliti non riabilitati;

  2. 2) coloro che siano decaduti dall'ufficio di esattore;

  3. 3) coloro che, per irregolarita' o abusi commessi nello esercizio delle loro funzioni, siano stati dispensati o revocati dall'ufficio di delegato, sostituto, sorvegliante, collettore, ufficiale esattoriale, messo notificatore o impiegato esattoriale;

  4. 4) coloro che siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica o il patrimonio ovvero per delitti non colposi punibili con pena detentiva non inferiore ad un anno o che comportino la interdizione dai pubblici uffici.

2. Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo i ministri del culto cattolico.6

Art. 9 Cancellazione dall'albo

1. Sono cancellati dall'albo degli esattori coloro che non abbiano piu' i requisiti indicati dall'art. 7 o nei confronti dei quali sia accertata l'esistenza di cause di esclusione o di incompatibilita' ai sensi dell'art. 8.6

Art. 10 Albo dei collettori

1. Possono essere iscritti nell'albo dei collettori i cittadini italiani di eta' non inferiore ai ventuno anni che siano muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano superato apposito esame di idoneita' e posseggano i requisiti morali necessari per gestire una esattoria o una ricevitoria, purche' non sussistano cause di esclusione o incompatibilita' ai sensi dell'articolo 8.

2. La cancellazione dall'albo e' disposta per le cause indicate nell'art. 9.6

Capo III. Circoscrizioni e' consorzi esattoriali

Art. 11 Circoscrizioni e consorzi esattoriali

1. La circoscrizione delle esattorie coincide con il territorio del comune.

2. Piu' comuni compresi nel distretto dello stesso ufficio delle imposte dirette possono, volontariamente o d'ufficio, esser, riuniti in consorzio a norma degli articoli seguenti.

3. Per quanto non previsto nel presente testo unico, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge comunale e provinciale sui consorzi.6

Art. 12 Consorzio volontario

1. Il consorzio volontario e' costituito con decreto del prefetto, sentito l'intendente di finanza, su conformi deliberazioni dei consigli comunali interessati, entro il 30 settembre del penultimo anno del decennio esattoriale di cui all'art. 17.

2. La costituzione del consorzio ha effetto per il conferimento dell'esattoria per il decennio successivo.

3. Il consorzio si intende prorogato di decennio in decennio se entro il 30 settembre del penultimo anno di ogni decennio nessuno dei comuni interessati abbia comunicato al prefetto da deliberazione di recederne.6

Art. 13 Consorzio obbligatorio

1. Il consorzio obbligatorio e' costituito entro il 31 ottobre del penultimo anno del decennio esattoriale con decreto del prefetto, su proposta fatta dall'intendente di finanza dopo aver sentito i comuni interessati.

2. La costituzione del consorzio ha effetto per il conferimento dell'esattoria per il decennio successivo.

3. Contro il decreto del prefetto e' ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato. Il termine per la proposizione del ricorso decorre dalla data dell'inserzione prescritta dall'art. 16 o dalla data in cui risulti che l'interessato ha avuto piena conoscenza del provvedimento impugnato.6

Art. 14 Istituzione dei consorzi nel corso del decennio

1. Nel caso di vacanza dell'esattoria di un comune nel corso del decennio il prefetto, esperiti inutilmente a norma dell'articolo 34 i modi ordinari per il suo conferimento, puo', anziche' affidare la gestione ad un delegato governativo, con il consenso dei comuni e dell'esattore interessato e sentito l'intendente di finanza, disporre la riunione in consorzio sino al termine del decennio del comune con altro dei comuni finitimi attribuendo all'esattore di questo l'esattoria consorziale, ferme restando le condizioni dell'appalto.

2. Qualora nel corso del decennio un comune sia diviso in piu' comuni o una frazione sia eretta in comune autonomo, il prefetto, sentito l'intendente di finanza, prende i provvedimenti necessari per costituirli in consorzio esattoriale ed attribuire l'esattoria consorziale all'esattore dell'originario comune, senza modificazioni nelle condizioni d'appalto sino al termine del decennio.6