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Sez. 1, Ordinanza n. 16109 del 14/06/2019 (Rv. 654627 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Titolo di credito - Domanda di ammissione al passivo - Azione causale del portatore - Deposito del titolo in originale - Necessità - Omesso deposito - Ammissione con riserva - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654627-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

In sede di domanda di ammissione al passivo fallimentare, anche il portatore di un titolo di credito che eserciti l'azione causale ha l'onere di produrre il titolo in originale ai sensi dell'art. 66 del r.d. n. 1669 del 1933 e dell'art. 58 del r.d. n. 1736 del 1933, e, in mancanza, il credito verso il traente fallito deve essere ammesso con riserva, essendo la produzione del titolo intesa ad evitare la possibilità di insinuazione da parte di altri creditori in via cambiaria, ovvero ad assicurare al debitore l'esercizio di eventuali azioni cambiarie di regresso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 96 com. 3, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)