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Sez. 1, Sentenza n. 42891 del 21/10/2009 Cc. (dep. 11/11/2009) Rv. 245554 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Applicazione cumulativa fuori dei casi previsti dalla legge - Illegittimità - Poteri della Corte di cassazione.
Stato
decisa il 2009-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245554-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE

In caso di illegittima applicazione cumulativa dell'obbligo di dimora e del divieto di espatrio, il rinvio al giudice del merito cautelare non è necessario perché la Corte di cassazione può correggere il provvedimento impugnato eliminando il divieto di espatrio, ossia la misura meno grave in ragione del criterio di progressività che ispira il sistema, e la misura che è peraltro superflua una volta che l'obbligo di dimora impedisce implicitamente l'espatrio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 272, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)