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Sez. 1, Sentenza n. 1120 del 07/03/1978 (Rv. 390491 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - VALUTAZIONE DEL REDDITO - MATERIE PRIME E MERCI - VALUTAZIONE IN BASE AL MINOR PREZZO TRA QUELLO DI ACQUISTO O DI COSTO E QUELLO DI MERCATO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO - PLUSVALENZE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390491-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - VALUTAZIONE DEL REDDITO - MATERIE PRIME E MERCI - VALUTAZIONE IN BASE AL MINOR PREZZO TRA QUELLO DI ACQUISTO O DI COSTO E QUELLO DI MERCATO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO - PLUSVALENZE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

In tema d'imposta di ricchezza mobile, al fine della Determinazione del reddito imponibile di soggetto tassabile in base a bilancio, l'art 8 primo comma della legge 11 gennaio 1951 n 25, sulla perequazione tributaria, il quale dispone che, al fine indicato, la valutazione delle merci e delle materie prime e fatta in base al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'Esercizio, non ha introdotto un principio di tassabilita delle plusvalenze che risultino in bilancio, per effetto dei valori attribuiti a detti beni, senza che le medesime siano state concretamente realizzate ed acquisite al patrimonio del contribuente. (V 2225/75, mass n 376018; (V 1175/70, mass n 346778).*

Riferimenti normativi: Legge 11/01/1951 num. 25 art. 8, Legge 05/01/1956 num. 1 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)