Sez. 5, Sentenza n. 572 del 30/09/2013 Ud. (dep. 09/01/2014) Rv. 258709 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - NULLITÀ | Sentenza di primo grado di assoluzione - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel giudizio di appello - Deducibilità per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - NULLITÀ
È ammissibile l'eccezione di nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, proposta per la prima volta in sede di legittimità, qualora essa non possa essere dedotta con i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado - trattandosi di sentenza di assoluzione, in quanto tale immune dalla nullità di cui all'art. 522 cod. proc. pen. - e si ponga in relazione al giudizio di appello nel quale l'addebito di responsabilità si fondi anche su circostanze di fatto non comprese nel capo di imputazione e integranti fatto nuovo rispetto a quello originariamente contestato. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice di appello di affermazione di responsabilità dell'imputato, ritenendola, sia pure ai soli effetti civili, affetta dalla nullità di cui all'art. 522 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)