Sez. 5, Sentenza n. 25282 del 16/12/2015 (Rv. 638007 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Determinazione - Criteri di imputazione temporale dei componenti negativi - Distribuzione dell'onere della prova - Annotazione del medesimo importo trai costi e le rimanenze finali - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE
In tema di reddito d'impresa, i costi devono essere imputati all'esercizio in cui è avvenuta la spedizione delle merci e a quello in cui le prestazioni sono state ultimate (per gli appalti, a quello in cui l'opera e il s.a.l. sono stati approvati dal committente), salvo che non ne sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, sicché incombe sull'Amministrazione finanziaria, che, assumendo un'erronea imputazione, pretende una maggiore imposta, dimostrare tali fatti e sul contribuente il diverso anno in cui i costi sono diventati certi e determinabili nell'ammontare, anche se abbia proceduto alla doppia annotazione dello stesso importo tra le componenti negative (costi) e positive (rimanenze finali), secondo i criteri di correttezza contabile, atteso che tale circostanza, potendo neutralizzare l'incidenza sul reddito dell'illegittima imputazione del costo e privare di fondamento la pretesa impositiva, va provata da chi la eccepisce alla stregua di un fatto impeditivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)