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Sez. 1, Sentenza n. 7983 del 04/04/2014 (Rv. 630720 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. riformato - Omesso esame di fatto decisivo - Nozione.
Stato
decisa il 2014-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630720-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

L'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformato dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, va inteso, in applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., tenendo conto della prospettiva della novella, mirata ad evitare l'abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Ne consegue che: a) l'"omesso esame" non può intendersi che "omessa motivazione", perché l'accertamento se l'esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che risultare dalla motivazione; b) i fatti decisivi e oggetto di discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli principali ma anche quelli secondari; c) è deducibile come vizio della sentenza soltanto l'omissione e non più l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell'estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi", si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1 lett. B, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)