Sez. 2, Sentenza n. 3340 del 06/11/1972 (Rv. 361167 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO MILITARE - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO MILITARE - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
La pensione supplementare, prevista dagli articoli 3, comma terzo, e 14 del RD 30 settembre 1920, n 1538, per il servizio militare di leva prestato dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, o alle provincie ed ai comuni, deve essere liquidata non gia in misura pari all'importo dei contributi obbligatori, con l'aggiunta delle maggiorazioni percentuali stabilite dalla legge, ma in conformita a quanto disposto dall'art 8 del dll 21 aprile 1919, n 603, per una parte a carico dello stato in misura fissa, e, per l'altra, in ragione del sessantasei per cento sull'importo complessivo dei primi centoventi contributi quindicinali, del cinquanta per cento sull'importo dei successivi contributi quindicinali e del venticinque per cento sui rimanenti contributi. (Conf 1848'70, mass n 347836).*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 12 CORTE COST., Legge 30/09/1920 num. 1538 art. 3, Legge 30/09/1920 num. 1538 art. 14, Legge 21/04/1919 num. 603 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)