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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 387 del 1990

Decisione
decisa il 1990-07-12, depositata il 1990-07-31
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:387
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16215

  • Regione veneto
  • Cave e torbiere
  • Contributi imposti al concessionario
  • Ritenuta connotazione tributaria
  • Conseguente asserita violazione dei limiti alla legislazione regionale in materia tributaria
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
I contributi imposti dalla Regione Veneto ai concessionari per lo sfruttamento delle cave e delle torbiere nella loro disciplina non presentano specifiche connotazioni tributarie poiché non si rinvengono né i presupposti di una indistinta imposizione né quelli di tassazione specifica per un richiesto servizio; esorbitando, pertanto, la prestazione in questione dal complesso dei fenomeni tributari, non incide sui contenuti dell'art. 119 Cost.. Peraltro, la norma in parola, riconnettendosi alle pianificazioni urbanistiche, e così inserendosi nel processo di gestione del territorio, appare riconducibile agli enunciati dell'art. 23 Cost.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità cosituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 23 e 119 Cost., dell'art. 20 l. reg. Veneto 7 settembre 1982, n. 44). - S. n. 167/1986.

Norme impugnate

  • art. 20 legge regionale Veneto 7 settembre 1982, n. 44

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge Regione Veneto 7 settembre 1982, n. 44 (Norme per la disciplina dell'attività di cava), promosso con la ordinanza emessa il 18 luglio 1989 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza, sul ricorso proposto dalla S.p.a. ESCO ed altra contro l'Ufficio del Registro di Bassano del Grappa, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento della Regione Veneto; Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 luglio 1989 la Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza, sul ricorso proposto dalla S.p.a. ESCO ed altra contro l'Ufficio del Registro di Bassano del Grappa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 119 e 23 della Costituzione, dell'art. 20 della legge Regione Veneto 7 settembre 1982, n. 44, per avere introdotto "un onere tributario non contemplato espressamente da legge dello Stato"; che è intervenuta nel giudizio la Regione Veneto;
punto 2
Considerato che l'erogazione pecuniaria suddetta nella sua disciplina rivela assenza di specifiche connotazioni tributarie, poiché non si rinvengono né i presupposti di una indistinta imposizione né quelli di tassazione specifica per un richiesto servizio; che la prestazione in questione esorbitando, pertanto, dal complesso dei fenomeni tributari non incide sui contenuti dell'art. 119 Cost.; che, peraltro, la norma in parola, riconnettendosi alle pianificazioni urbanistiche, e così inserendosi nel processo di gestione del territorio, appare riconducibile agli enunciati dell'art. 23 Cost. (confr. sentenza n. 167 del 1986); che, pertanto, la questione, così come prospettato, è manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 20 della legge Regione Veneto 7 settembre 1982, n. 44 (Norme per la disciplina dell'attività di cava), sollevata, in riferimento agli artt. 119 e 23 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990. Il cancelliere: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze