Provvedimenti per il Mezzogiorno
Testo in vigore al
Art. 3
1. Per il periodo di applicazione della presente legge, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, la spesa per opere pubbliche compresa negli stati di previsione dei singoli Ministeri, da effettuarsi nei territori di cui all'art. 3 della predetta legge e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere - nel complesso - rispetto alla spesa da effettuarsi nell'intero territorio nazionale, percentualmente inferiore al rapporto tra le popolazioni dei territori predetti e l'intera popolazione nazionale.
2. Le spese derivanti da leggi speciali entrate in vigore dopo il 1° luglio 1949 non vanno computate nel calcolo della percentuale indicata al comma precedente.
Art. 4
1. In funzione degli interventi di sviluppo economico, il Comitato dei Ministri sentito il Ministero della pubblica istruzione, puo' autorizzare la "Cassa" a promuovere e finanziare nei settori dell'istruzione e dell'addestramento professionale programmi ed iniziative per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati, anche a carattere straordinario in relazione a particolari esigenze di trasformazione ambientale. Con l'autorizzazione del Comitato dei Ministri la "Cassa" puo' anche assumere partecipazioni in Enti che intendano svolgere attivita' di preparazione professionale in rispondenza alle succitate esigenze.
2. Il Comitato puo' altresi' autorizzare la "Cassa" a promuovere e finanziare istituzioni ed attivita' a carattere sociale ed educativo.
Art. 5
1. Alle cooperative di pescatori e ai loro consorzi, aventi sede nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' ai singoli pescatori residenti nei territori suddetti, i quali esercitano la pesca direttamente su scafi di loro proprieta', possono essere concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno contributi, in misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per la provvista e il miglioramento degli scafi e delle attrezzature, comprese le spese per gli impianti a mare di coltivazione dei mitili e delle ostriche, per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento delle opere e delle attrezzature per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca e per la produzione del ghiaccio, per la riparazione o fabbricazione di remi e altri attrezzi, per il trasporto dei prodotti e sottoprodotti.
2. I contributi sono cumulabili con il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci previsto nella legge 10 gennaio 1952, n. 16, ma non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato.
3. La spesa che la Cassa per il Mezzogiorno puo' assumere per la concessione dei contributi e' determinata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.
4. I benefici previsti dal presente articolo si estendono anche alle imprese non organizzate in cooperative.
Art. 6
1. La Cassa per il Mezzogiorno puo' assumere a proprio carico gli oneri ai quali i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, ricadenti nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, devono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzioni interne degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature, ove i Comuni stessi si trovino nell'impossibilita' di garantire in tutto o in parte con la sovraimposta fondiaria i mutui occorrenti e i lavori siano stati ammessi a contributo statale ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni.
2. Per i Comuni negli stessi territori, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e fino a 75.000 abitanti, che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, la Cassa puo' assumere gli oneri che resterebbero a loro carico limitatamente alla rete primaria di acquedotti e fognature.
3. La dichiarazione della impossibilita' per i Comuni di garantire i mutui con la sovraimposta fondiaria e' fatta dal competente organo della Regione o, in difetto di questa, dal Prefetto.
4. In coordinazione con quanto disposto nei commi precedenti, il limite di impegno per contributi nella spesa per opere igieniche, di cui agli stessi commi, da autorizzare a termini dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascun esercizio dal 1957-58 sino al 1964-65 incluso non potra' essere inferiore a lire 500 milioni.
Art. 7
1. L'assunzione da parte della Cassa del Mezzogiorno degli oneri a carico dei Comuni, per la esecuzione delle opere di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 6 della presente legge e all'art. 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, comporta l'impegno della Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo occorrente.
2. La Cassa del Mezzogiorno, in applicazione delle norme citate nel precedente comma, cura per conto dei Comuni tutti gli adempimenti necessari per la regolarizzazione del mutuo e provvede all'anticipazione dei fondi occorrenti per l'esecuzione dei lavori.
Art. 8
1. All'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e' aggiunto il seguente comma:
"Qualora il territorio dei comprensori comprenda parte di quello di un Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'applicazione della legge sara' limitata al solo territorio facente parte dei comuprensori".
Art. 9
1. Nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno puo' ammettere a contributo le spese da sostenersi dai proprietari interessati per promuovere la costruzione degli impianti di adduzione e distribuzione della energia elettrica, occorrenti per gli usi del comprensorio di bonifica o di una notevole parte di esso.
2. Il contributo della Cassa non puo' superare le aliquote previste
negli articoli 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1124, per le opere di cui alla lettera f) dell'art. 2 dello stesso decreto.
3. Nei casi in cui la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a costruire a totale suo carico le linee di adduzione, giusta l'art. 9 della legge 9 aprile 1953, n. 297, e' in facolta' dello stesso Ente di promuovere l'impianto di tali linee.
Art. 10
1. Dopo il terzo comma dell'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e' aggiunto il seguente comma:
"Al fine di incrementare le attrattive dei centri aventi particolare interesse turistico la "Cassa" puo' essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a provvedere a totale suo carico all'esecuzione di opere di competenza degli enti locali e al restauro e sistemazione di cose di interesse artistico, storico ed archeologico, appartenenti agli stessi enti e a istituzioni o ad altri enti legalmente riconosciuti. La manutenzione di dette opere e cose e' obbligatoria per gli enti ai quali esse appartengono".
2. Allo stesso articolo, nel comma divenuto ottavo, dopo le parole: "capitalizzando le annualita' al tasso che annualmente" sono introdotte, tra lineette, le parole: "- per ciascun settore di intervento -".
Art. 11
1. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a concedere agli imprenditori artigiani operanti nel Mezzogiorno e nelle Isole, tramite l'Ente nazionale artigianato piccole industrie (E.N.A.P.I.), su conforme parere delle Commissioni provinciali dell'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, contributi non superiori al 30 per cento della spesa per i macchinari occorrenti al fine della trasformazione, dell'ammodernamento e della meccanizzazione dell'azienda.
2. Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato centrale dell'artigianato, determina i settori artigiani la cui attivita' e' suscettibile di contribuire allo sviluppo industriale del Mezzogiorno e stabilisce in conseguenza modalita' e criteri di selezione delle richieste, nonche' l'ammontare complessivo dei contributi erogabili.
3. I contributi di cui al presente articolo non sono incompatibili con le agevolazioni creditizie previste dalle leggi in vigore a favore degli imprenditori artigiani per la quota rimasta a loro carico.
Art. 12
1. Il primo comma dell'art. 1 della legge 22 marzo 1952, n. 166, e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno puo' nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il presidente, e ne determinera' le attribuzioni".
Art. 13
1. Al primo comma dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646, le parole: "la Cassa affida normalmente la esecuzione delle opere ad aziende autonome statali o ne da' la concessione..." sono sostituite dalle seguenti: "la Cassa puo' affidare la esecuzione delle opere ad organi dello Stato e ad aziende autonome statali o ne da' la concessione...".
Art. 14
1. La Cassa puo' essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i mezzi occorrenti per l'impianto o la sistemazione di linee di traghetto ed opere connesse (compreso il loro armamento) che siano riconosciute dal predetto Comitato di particolare interesse per lo sviluppo economico delle regioni meridionali.
2. Le eventuali opere marittime che fossero riconosciute necessarie per rendere possibile l'impianto o la sistemazione delle linee di traghetto saranno eseguite dal Ministero dei lavori pubblici, con mezzi forniti dalla Cassa per il Mezzogiorno, in base a deliberazione del Comitato dei Ministri.
Titolo II. Interventi per lo sviluppo agricolo
Art. 15
1. Il terzo comma dell'art. 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e' modificato nel senso che il credito del Consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di competenza privata, siano esse comuni a piu' fondi o particolari a un dato fondo, e' equiparato ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale, agli effetti della riscossione con le norme e i privilegi vigenti per la imposta fondiaria, secondo quanto e' stabilito nell'art. 21 dello stesso decreto.
2. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui i crediti dei Consorzi verso i proprietari dipendano dall'esecuzione di opere di competenza privata, assunta d'ufficio in base all'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
Art. 16
1. Su richiesta dei proprietari interessati i Consorzi possono assumere la esecuzione delle opere di cui al precedente articolo anche in attesa della formazione e del completamento del piano generale di bonifica o della sua approvazione, sempre che le opere siano sussidiate in quanto necessarie ai fini della bonifica, a termini dell'art. 2 e dell'art. 8 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
2. Ai crediti dei Consorzi verso i proprietari si applica il disposto del precedente articolo.
Art. 17
1. Per l'esecuzione delle opere indicate nella lettera a) dell'art. 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n 646, e successive modifiche ed integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno puo' concedere i benefici previsti dalle vigenti leggi anche ad associazioni di produttori agricoli entro il fabbisogno complessivo delle aziende associate.
Titolo III. Agevolazioni per lo sviluppo industriale
Art. 18
1. Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno puo' concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi fino al 25 per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie.
2. La determinazione delle localita', le caratteristiche delle piccole e medie industrie che possono fruire del contributo nonche' l'ammontare di quest'ultimo sono stabiliti dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta della Cassa, sentito il parere del Ministero dell'industria e commercio.
3. Con le stesse modalita' previste nei commi precedenti puo' essere ammessa a contributo, in misura non superiore al 10 per cento, la spesa per l'acquisto di impianti fissi (macchinari ed attrezzature), per i quali non sia stato concesso il beneficio della esenzione dal dazio doganale di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598.
Art. 19
1. Sono ammissibili al contributo previsto nel precedente articolo:
a) le opere murarie relative alla costruzione degli stabilimenti e loro pertinenze comprese quelle per l'installazione e il sostegno dei macchinari, nonche' quelle destinate a fini sociali;
b) le opere per l'allacciamento degli stabilimenti alle strade ordinarie;
c) i raccordi ferroviari;
d) gli allacciamenti agli acquedotti e alle fognature, lo scavo dei pozzi e il convogliamento delle acque cosi' ricavate e le opere per l'eliminazione o la bonifica dei residui dannosi delle lavorazioni;
e) gli allacciamenti alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, l'impianto di cabine di trasformazione e gli allacciamenti a metanodotti od oleodotti, a centri di raccolta o deposito di metano o di olii minerali ed a fonti di energia geotermica.
2. La misura del contributo e' determinata in relazione all'importanza dello stabilimento ed alla possibilita' di occupazione di mano d'opera, nonche' al concorso che il nuovo impianto porta all'economia delle zone industrialmente meno sviluppate.
3. Il contributo e' concedibile anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purche' l'inizio non sia anteriore al 17 settembre 1956 data di presentazione al Parlamento della legge medesima.
Art. 20
1. Le imprese aspiranti al contributo di cui all'art. 18 uniscono alle domande di concessione i progetti delle opere e documentano le spese sostenute nei modi previsti per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.
2. I collaudi sono effettuati da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici.
Art. 21
1. Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i Comuni, le Province, le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli altri enti interessati possono costituirsi in Consorzi col compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, e le fognature le opere di sistemazione dei terreni nonche' tutte quelle opere d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale.
2. Il Consorzio puo' assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona.
3. Alle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi e' estesa la dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza e indifferibilita' indicata nel primo comma dell'art. 4 del decreto legislative del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1598.
4. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto disposto dai seguenti commi. Su richiesta del Consorzio il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare predisposto dallo stesso Consorzio, in cui e' indicato il prezzo offerto per ciascun bene.
5. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione.
6. L'indennita' di espropriazione, in caso di accordo fra le parti dev'essere pagata e, in caso di contestazione dev'essere depositata nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene.
7. L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito della indennita' e' tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute.
8. L'indennita' di espropriazione sara' determinata al sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successiva modificazioni e integrazioni. In ogni caso, nella determinazione dell'indennita', non si dovra' tener conto dei miglioramenti e delle spese effettuate dopo la costituzione del Consorzio ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.
9. Nelle zone previste dal primo comma del presente articolo, il Consorzio puo' promuovere, con le medesime norme, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro cinque anni dal decreto di esproprio.
10. Al fine di rimuovere le difficolta' che si frappongono ad un organico processo di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno puo' assumere a proprio carico, graduando l'intervento fino ad un massimo dell'85 per cento, la spesa occorrente per le opere di cui al primo comma del presente articolo, che saranno eseguite dai Consorzi per l'attrezzatura delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, compresi gli oneri afferenti alle relative espropriazioni.
11. Restano escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali.
12. La "Cassa" puo' assumere, altresi', a proprio carico, la spesa occorrente per la redazione dei piani regolatori di cui all'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.
13. Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il parere del Ministro dell'industria e commercio, determina le modalita' per l'assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti.
14. L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilita', il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale assicurazioni sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere ai Consorzi i finanziamenti a media termine di cui agli articoli precedenti.
15. I Consorzi sono ammessi al godimento dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.
16. Gli statuti dei Consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno.
17. I piani regolatori della zona sono redatti a cura dei Consorzi seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
18. I piani sono pubblicati in ciascun Comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro per i lavori pubblici, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.
19. I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla succitata legge n. 1159.
20. Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
21. I Consorzi, di cui al presente articolo, sono Enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria e commercio che le esercita attraverso un'apposita Commissione di cui sono chiamati a far parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del Ministero dell'industria e commercio.4
Art. 22
1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, anche in deroga ai propri fini istituzionali, a concedere mutui ai Comuni del Mezzogiorno e delle Isole per acquisto di suolo da destinarsi ad impianti, installazioni o costruzioni per l'esercizio di attivita' industriali, e comunque tendenti all'incremento della occupazione locale.
2. I contratti di acquisto stipulati dai Comuni e quelli di cessione a ditte industriali sono registrati a tassa fissa di lire 400.
Art. 23
1. Alle imprese industriali operanti nelle zone ove si sia costituito il Consorzio di cui all'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, il contributo previsto dall'art. 18 puo' essere concesso per le opere, indicate dall'art. 19, che non vengono eseguite dal Consorzio.