Sez. 3, Sentenza n. 4378 del 20/03/2012 (Rv. 622037 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - PREZZO E VALORE | Immobile di pregio storico-artistico - Imposizione, dopo il pignoramento, di un vincolo di indissolubilità rispetto alle collezioni d'arte in esso contenute - Effetti - Nullità del pignoramento - Esclusione - Valutazione del vincolo in sede di stima del bene e sua indicazione nell'avviso e nell'ordinanza di vendita - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - PREZZO E VALORE
In tema di esecuzione forzata, se, dopo il pignoramento di un immobile, la P.A. adotti un provvedimento che incide sulla disponibilità o sulla gestione di esso (nella specie, vincolo di inseparabilità da un immobile di rilievo storico-artistico delle collezioni d'arte ivi contenute), tale provvedimento non rende nullo il pignoramento, ma - essendo suscettibile di incidere sul valore dell'immobile - di esso si deve tenere conto nella stima del bene, nonché darne atto sia nell'ordinanza che nell'avviso di vendita.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 556, Cod. Proc. Civ. art. 568, Cod. Proc. Civ. art. 569
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)