Sez. 6, Sentenza n. 2693 del 12/12/1988 Ud. (dep. 17/02/1989) Rv. 180575 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - ENTITÀ DELLA PENA BASE - MISURA DELLA RIDUZIONE A QUESTA APPORTATA PER EFFETTO DELLE ATTENUANTI GENERICHE - COSTITUISCONO PUNTI DIVERSI DELLA DECISIONE - DA CONSIDERARE ED ESAMINARE IN MODO AUTONOMO - FATTISPECIE: MANCATA DOGLIANZA SULLA MISURA DELLA PENA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - ENTITÀ DELLA PENA BASE - MISURA DELLA RIDUZIONE A QUESTA APPORTATA PER EFFETTO DELLE ATTENUANTI GENERICHE - COSTITUISCONO PUNTI DIVERSI DELLA DECISIONE - DA CONSIDERARE ED ESAMINARE IN MODO AUTONOMO - FATTISPECIE: MANCATA DOGLIANZA SULLA MISURA DELLA PENA.*
In tema di effetto devolutivo dell'appello, di cui all'art. 515 cod. proc. pen., deve ritenersi che l'entità della pena base e la misura della riduzione a questa apportata per effetto delle circostanze attenuanti generiche costituiscano punti diversi della decisione che vanno considerati ed esaminati in modo autonomo. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la misura della pena base non aveva formato oggetto di doglianza, con i motivi di appello da parte dell'imputato, il quale si era limitato a chiedere la massima riduzione possibile della pena per effetto delle già concesse attenuanti generiche). (V mass n 154372; (V mass n 136758).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)