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Sez. L - , Sentenza n. 8467 del 31/03/2017 (Rv. 643592 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Rito cd. Fornero - Unificazione delle due fasi del giudizio di primo grado - Provvedimento emesso all’esito di una cognizione piena - Rimedio esperibile - Appello - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643592-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Nei procedimenti soggetti al rito ex art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012, qualora il giudicante, attraverso l'unificazione delle due fasi del giudizio di primo grado, a conclusione di un'istruttoria a cognizione piena, sia pervenuto, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, ad una pronuncia avente contenuto decisorio, il corretto rimedio impugnatorio non va più individuato nell’opposizione dinanzi allo stesso giudice che l'ha emessa, ma nel gravame innanzi alla corte d’appello, in linea con la “ratio” della riforma, volta alla riduzione dei tempi delle decisioni sulla legittimità dei licenziamenti, nonché con il principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma ai fini della identificazione del mezzo di impugnazione esperibile.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)