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Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34

Testo in vigore al

Art. 19 Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei conti

1. L'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'elenco per l'approvazione del conto preventivo dell'anno successivo, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, ha luogo nel mese di novembre di ogni anno.

2. L'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'elenco per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, ha luogo nel mese di aprile di ogni anno.

Art. 20 Convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine

1. Per l'elezione del Consiglio dell'Ordine il presidente convoca l'Assemblea degli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 8, almeno trenta giorni prima della data fissata dal Consiglio nazionale per l'elezione di tutti i Consigli dell'Ordine.

2. Gli iscritti sospesi per morosita' sono convocati ai fini dell'Assemblea elettorale ed esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo, qualora provvedano al pagamento entro la data di presentazione delle liste per le operazioni di voto.

3. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza, nonche' il numero dei seggi componenti il Consiglio rispettivamente afferenti alle Sezioni A Commercialisti e B Esperti contabili dell'Albo, calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 21 Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori

1. L'Assemblea si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal presidente e dal segretario.

2. L'Assemblea e' valida se interviene almeno un decimo degli aventi diritto.

3. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei votanti, l'Assemblea viene riconvocata entro i trenta giorni successivi. L'eventuale ulteriore mancanza di partecipanti alla votazione comporta la nomina di un commissario da parte del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale.

4. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell'Albo che godono dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 20, e che hanno e almeno cinque anni di iscrizione nell'Albo.

5. La presentazione delle candidature e' fatta sulla base di liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unita', nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 9, comma 1. Le liste dovranno essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale. Sono ammesse solo le liste nelle quali e' assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto.3

6. E' consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilita' del candidato presente in piu' liste.

7. E' consentito esprimere il voto per i candidati di una sola lista.

8. In aggiunta al voto di lista, e' ammessa la facolta' di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente.

9. In assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da eleggere escluso il presidente.

10. Non e' ammesso il voto per delega; i Consigli dell'Ordine possono stabilire che il voto sia espresso per corrispondenza, adottando le opportune garanzie a tutela della segretezza e della personalita' del voto.

11. Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso. I seggi restanti sono attribuiti alla lista che si colloca seconda per numero di voti validi conseguiti.

12. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista in cui essi sono candidati, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 1 dell'articolo 9. Per l'ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parita' di preferenze, e' preferito il candidato che precede nell'ordine della lista.

13. Scaduto l'orario destinato alle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della conclusione delle votazioni, fra gli elettori presenti.

14. E' consentita l'istituzione di piu' seggi elettorali, come disciplinata dal regolamento elettorale di cui all'articolo 29, comma 1, lett. p). In tal caso, i risultati di ciascun seggio vengono trasmessi per la definizione del risultato complessivo al seggio elettorale presieduto dal presidente.

15. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri Ordini territoriali.

Art. 22 Reclami contro i risultati delle elezioni

1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'Albo puo' proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla proclamazione.

Art. 23 Convocazione dell'Assemblea su richiesta degli iscritti

1 Il presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne e' fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare, da un decimo degli iscritti nell'Albo, ovvero da un terzo dei consiglieri. Se non vi provvede, l'Assemblea e' convocata dal presidente del tribunale in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine, il quale designa il professionista che deve presiederla.

Art. 24 Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti nell'Albo e nel registro dei revisori contabili. Il collegio dei revisori e' eletto dall'Assemblea ogni quattro anni, negli stessi giorni fissati per l'elezione del Consiglio. 11 mandato dei revisori puo' essere rinnovato per non piu' di due volte consecutive.

2. Sono eletti i tre candidati piu' votati come membri effettivi ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di presidente.

3. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'Ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.

4. L'assemblea degli Ordini locali con meno di mille iscritti puo' eleggere, in alternativa al collegio dei revisori, un revisore unico effettivo ed un supplente con le medesime funzioni del collegio.

5. Il collegio dei revisori o il revisore unico non partecipano ai lavori del Consiglio dell'Ordine.

Capo III. Il consiglio nazionale

Art. 25 Composizione ed elezione del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e' costituito presso il Ministero della giustizia.

2. Esso e' composto di ventuno membri eletti fra gli iscritti nell'Albo, di cui almeno undici fra gli iscritti nell'Albo nella Sezione A Commercialisti, garantendo la proporzionalita' rispetto al numero degli iscritti nelle due sezioni dell'Albo.

3. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell'Albo che godono dell'elettorato attivo, ai sensi del precedente articolo 20, ed hanno un'anzianita' di almeno dieci anni di iscrizione nell'Albo.

4. L'elettorato passivo alla carica di presidente e' riservato agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo. Il candidato presidente deve aver ricoperto in precedenza la carica di presidente di un Consiglio di un Ordine territoriale o di consigliere nazionale.

5. L'elettorato attivo spetta ai Consigli degli Ordini che lo esercitano presso la propria sede tutti nello stesso giorno ed almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale. La data viene indicata, sentito il Consiglio nazionale, dal Ministro della giustizia. E' consentito esprimere il voto per una sola lista.

6. La presentazione delle candidature e' fatta, su base nazionale, per liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente, con un numero di candidati effettivi pari al numero dei componenti il Consiglio nazionale, aumentato di cinque candidati supplenti. Ciascuna lista dovra' essere formata, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2 e dell'equilibrio tra i generi, da candidati effettivi iscritti in Albi di Ordini appartenenti ad almeno diciotto diverse regioni, con il limite massimo di due candidati per regione. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali devono riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.3

7. E' consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilita' del candidato presente in piu' liste.

8. Le liste dovranno essere depositate presso il Ministero della giustizia almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni.
Il Ministero della giustizia verifica il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo. La violazione delle predette disposizioni comporta l'esclusione dalla procedura elettorale.

9. Ai fini dell'attribuzione dei seggi, a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti, o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto ogni duecento iscritti, o frazione di duecento, oltre i duecento iscritti e fino a seicento, ed un voto ogni trecento iscritti, o frazione di trecento, da seicento iscritti ed oltre.

10. Sono eletti, oltre al presidente, i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi, calcolati ai sensi del comma 9.

11. Ogni presidente comunica il voto del proprio Consiglio ad una commissione, nominata dal Ministro della giustizia e composta da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti iscritti nell'Albo, la quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, procede alla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista, formando la graduatoria delle liste in base al numero dei voti riportati su base nazionale e proclamando eletti i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti.

12. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.

13. I membri del Consiglio nazionale durano in carica quattro anni ed il loro mandato puo' essere rinnovato per una sola volta consecutiva. La decorrenza della nomina si computa dalla data del bollettino ufficiale che da' notizia della proclamazione degli eletti.

14. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.

Art. 26 Cariche

1. Il Consiglio nazionale elegge al suo interno un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

2. Il Consiglio nazionale al suo interno puo' eleggere un comitato esecutivo composto, oltre che dalle cariche di cui al comma 1, da altri tre consiglieri.

3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento temporanei, viene sostituito dal vice presidente per l'ordinaria amministrazione.

4. In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il componente piu' anziano per iscrizione nell'Albo e, a pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'.

4-bis. Presso il Consiglio nazionale e' istituito il Comitato nazionale pari opportunita', i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai Comitati pari opportunita' locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali.

Art. 27 Incompatibilita' - Sostituzione dei componenti

1 Non si puo' far parte contemporaneamente di un Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale, nonche' rivestire contemporaneamente cariche negli organi direttivi della cassa di previdenza.

2. Coloro che rivestono piu' cariche incompatibili sono tenuti ad optare per una di esse entro trenta giorni dal momento in cui si produce l'incompatibilita'. In caso di mancato esercizio dell'opzione, si intende rinunziata la carica assunta in precedenza.

3. Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comportano lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio nazionale, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei candidati supplenti seguendo l'ordine di lista.

4. I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale.

5. Se il numero delle vacanze contestuali supera la meta' dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente In caso di scioglimento, si provvede all'elezione di un nuovo Consiglio nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 25.

Art. 28 Scioglimento del Consiglio

1. 11 Ministro della giustizia puo', con proprio decreto, disporre lo scioglimento del Consiglio nazionale, ove questo compia gravi e ripetuti atti di violazione della legge.

2. In qualunque caso di scioglimento anticipato del Consiglio, quello neoeletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Consiglio.

Art. 29 Attribuzioni

1. Il Consiglio nazionale. oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:

  1. a) rappresenta istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

  2. b) formula pareri, quando ne e' richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

  3. c) adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;

  4. d) coordina e promuove l'attivita' dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

  5. e) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;

  6. f) formula pareri in merito alla riunione degli Ordini territoriali e alla loro separazione;

  7. g) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;

  8. h) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali;

  9. i) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di iscrizione nell'Albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonche' in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine;

  10. l) formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia;

  11. m) valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;

  12. n) propone al Ministro competente le tariffe professionali, che dovranno essere aggiornate ogni quattro anni;

  13. o) determina l'organizzazione dei propri uffici curando altresi' i rapporti giuridici ed organizzativi con il personale dipendente;

  14. p) esercita la potesta' regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale nonche' negli altri casi previsti dalla legge;

  15. q) individua le attribuzioni da delegare al Comitato esecutivo, ove costituito ai sensi dell'articolo 26.

Art. 30 Riunioni consiliari

1 Il presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo, entro quindici giorni, a richiesta di piu' di un terzo dei membri.

2. Per la validita' delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

4. In caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

5. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. In caso di assenza o impedimento del segretario ne assume le funzioni il consigliere piu' giovane per iscrizione nell'Albo.

6. Il verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 31 Notificazione delle decisioni

1. Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati ed al presidente del tribunale della circoscrizione in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine al quale l'interessato appartiene, nonche' al Consiglio dell'Ordine e al Ministero della giustizia.

Art. 32 Reclami

1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione o di cancellazione dall'Albo o dall'elenco, nonche' quelle in materia di eleggibilita' a componente del Consiglio dell'Ordine, possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero dinanzi al tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato, nel rispetto del principio del contraddittorio.

3. L'appello avverso la sentenza del tribunale e' deciso con l'osservanza delle medesime forme previste nel presente articolo.

Art. 33 Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti che durano in carica quattro anni e devono essere iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo e nel registro dei revisori contabili. La carica di componente del Collegio dei revisori e' incompatibile con la carica di presidente, di componente dei Consigli degli Ordini o e di componente degli Organi direttivi della Cassa di previdenza.

2. I revisori dei conti sono eletti dai presidenti degli ordini territoriali riuniti in assemblea

3. Alla convocazione dell'assemblea di cui al comma 2 provvede il presidente del Consiglio nazionale.

4. Sono o eletti i tre candidati piu' votati come membri effettivi ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di presidente.

5. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio nazionale e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.

6. Il collegio dei revisori non partecipa ai lavori del Consiglio nazionale.

Capo IV. Gli albi, le condizioni per esservi iscritti, i titoli professionali

Sezione I. Albi ed elenchi

Art. 34 Albo ed elenco dei non esercenti

1. l. Ciascun Consiglio dell'Ordine cura la tenuta dell'Albo.

3. Il Consiglio dell'Ordine procede, entro il primo trimestre di ogni anno, alla revisione dell'Albo e dell'elenco speciale da esso tenuti e provvede alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni, le relative norme che consentono la gestione dell'archivio storico dell'Albo e dell' elenco.

3. L'Albo deve, a cura del Consiglio dell'Ordine, essere comunicato al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al presidente della corte di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto in cui ha sede l'Ordine, nonche' agli altri Consigli dell'Ordine.

4. La comunicazione al Consiglio nazionale di cui al comma 3 avviene, con cadenza semestrale, a mezzo del portale informatico del Consiglio nazionale medesimo, per via telematica a norma delle vigenti disposizioni, anche regolamentari.

5. L'Albo e' diviso in due Sezioni, denominate rispettivamente:

  1. a) Sezione A Commercialisti;

  2. b) Sezione B Esperti contabili.

6. Ciascun Albo deve contenere, per ogni iscritto: il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo (anche telematico se posseduto) degli studi professionali, la data ed il numero di iscrizione, il titolo professionale e di studio in base al quale l'iscrizione e' stata disposta e l'indicazione dell'Ordine o del Collegio di provenienza, nonche' l'eventuale iscrizione al registro dei revisori contabili.

7. L'Albo e' compilato per ordine di anzianita' dell'iscrizione e puo' portare un indice per ordine alfabetico.

8. Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6.

Art. 35 Divieto di iscrizione in piu' Albi, Sezioni ed elenchi. Anzianita'

1. Non si puo' essere iscritti che in un solo Albo, in una sola Sezione o in un solo elenco speciale. L'infrazione di tale divieto da' luogo ad azione disciplinare.

2. La data di iscrizione in ciascuna sezione dell'Albo stabilisce la relativa anzianita'. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell'Albo nella medesima Sezione hanno l'anzianita' derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata della interruzione. Coloro che, avendone maturato il titolo, provvedono alla cancellazione dalla Sezione, o elenco speciale di una Sezione ed alla iscrizione in un'altra Sezione, o elenco speciale di altra Sezione, hanno l'anzianita' derivante da quest' ultima iscrizione.

Art. 36 Requisiti per la iscrizione nell'Albo

1. Per l'iscrizione nell'Albo e' necessario:

  1. a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato estero a condizione di reciprocita';

  2. b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

  3. c) essere di condotta irreprensibile;

  4. d) avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui e' costituito l'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione od il trasferimento.

2. Non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale coloro che, con sentenza definitiva, hanno riportato condanne a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall'Albo.

3. Per l'iscrizione dei dottori commercialisti nella Sezione A Commercialisti e' altresi' necessario:

  1. a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienza dell'economia (64/S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienze economico-aziendali (84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facolta' di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

  2. b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme vigenti all'epoca in cui l'esame e' stato sostenuto.

4. Per l'iscrizione alla Sezione B Esperti contabili e' altresi' necessario:

  1. a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella classe delle lauree in scienze economiche (28);

  2. b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, secondo le norme ad esso relative.

4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

Art. 37 Domanda di iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale dei non esercenti

1. La domanda di iscrizione in una delle Sezioni dell'Albo o dell'elenco speciale e' presentata al Consiglio dell'Ordine territorialmente costituito e comprendente il circondario in cui il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo.

2. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta non puo' essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.

3. Il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda.

4. La deliberazione e' motivata ed e' notificata, entro quindici giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine locale. Contro di essa l'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

5. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

6. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.

Art. 38 Trasferimento

1. Il professionista che trasferisce la residenza o il domicilio professionale puo' chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza o del nuovo domicilio professionale.

2. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente e' iscritto con l'anzianita' che aveva nell'Albo di provenienza .

3. Non e' ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione.

4. Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo 37

Art. 39 Titoli professionali

1. Salvo quanto previsto nelle disposizioni transitorie, agli iscritti nella Sezione A Commercialisti spetta il titolo professionale di " dottore commercialista", agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili spetta il titolo professionale di "esperto contabile".

2. Il termine "commercialista" puo' essere utilizzato solo dagli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo, con la completa indicazione del titolo professionale posseduto.