Sez. T, Ordinanza n. 11255 del 27/04/2026 (Rv. 678654-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Persone giuridiche - Rappresentanza processuale - Procura rilasciata dal legale rappresentante - Spendita del potere - Onere di contestazione - Contenuto
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che conferisce il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare la propria qualità, essendo sufficiente l'indicazione della funzione e del potere esercitato, normalmente verificabili mediante pubblici registri; spetta, pertanto, alla controparte che intenda contestare l'effettiva esistenza del potere rappresentativo proporre una eccezione specifica e tempestiva, indicando anche le ragioni per cui tale circostanza non sia verificabile mediante la consultazione dei registri pubblici.
Cod. Civ. art. 2328, Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77 CORTE COST., Cod. Civ. art. 83
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)