Sez. L, Sentenza n. 4064 del 08/07/1982 (Rv. 422033 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONI SUCCESSIVE A TERMINE INTESE AD ELUDERE LE DISPOSIZIONI EX LEGGE N. 230 DEL 1962 - PRESUPPOSTO - PLURALITÀ DI ASSUNZIONI CON TERMINE VALIDAMENTE APPOSTO O PROROGATO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONI SUCCESSIVE A TERMINE INTESE AD ELUDERE LE DISPOSIZIONI EX LEGGE N. 230 DEL 1962 - PRESUPPOSTO - PLURALITÀ DI ASSUNZIONI CON TERMINE VALIDAMENTE APPOSTO O PROROGATO.*
L'ipotesi di assunzioni successive a termine intese ad eludere le Disposizioni della legge 18 aprile 1962 n. 230, contemplata dalla ultima parte del secondo comma dell'art. 2 di questa stessa legge e sanzionata con la previsione che il contratto relativo ad ogni assunzione si considera a tempo indeterminato, presuppone una pluralità di assunzioni il cui termine sia stato validamente apposto o prorogato, in quanto nel caso in cui il contratto a termine è già di per se stesso invalido, perché stipulato al di fuori delle eccezioni stabilite dal secondo comma del precedente art. 1, la conversione legale di esso in contratto a tempo indeterminato prescinde dall'esistenza di un ulteriore intento fraudolento. (Conf 3836/81, mass n 414477).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)