Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Testo in vigore al
Art. 7
1. L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.
2. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti o accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti nell'allegato I; o
c) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro dell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato, e
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1.
Art. 8
1.
Nonostante le norme applicabili in materia di comunicazioni, riservatezza e segreto professionale, e coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, come garantito all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:
a) trasmettono immediatamente qualsiasi informazione atta a favorire l'attuazione del presente regolamento, quali:
le informazioni relative ai fondi e alle risorse economiche congelati a norma dell’articolo 2 o le informazioni detenute circa i fondi e le risorse economiche nel territorio dell’Unione appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato I e che la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo vincolata a un obbligo in tal senso non ha trattato come congelati, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti o situati, entro due settimane dall’acquisizione di queste informazioni;
le informazioni detenute circa i fondi e le risorse economiche nel territorio dell'Unione appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I per i quali, nelle due settimane precedenti l'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo nell'elenco dell'allegato I, è stata registrata una manovra di spostamento, trasferimento, alterazione, utilizzo, accesso o gestione di cui all'articolo 1, lettera e), o lettera f), all'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti o situati, entro due settimane dall’acquisizione di queste informazioni; e
b) collaborano con l'autorità compente alla verifica di tali informazioni.
L'obbligo di cui al primo comma si applica fatte salve le norme nazionali o altre norme applicabili in materia di riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie.
Ai fini del primo comma, le comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti coperte da riservatezza comprendono quelle relative alla consulenza giuridica fornita da altri professionisti certificati autorizzati dal diritto nazionale a rappresentare il cliente nei procedimenti giudiziari, nella misura in cui tale consulenza giuridica sia fornita in relazione a procedimenti giudiziari pendenti o futuri.
1 bis. Le informazioni sui fondi e risorse economiche congelati a norma dell'articolo 2 trasmesse in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, comprendono almeno quanto segue:
a) i dati identificativi della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo che possiede, detiene o controlla i fondi e risorse economiche congelati, fra cui nome, indirizzo e numero di partita IVA o codice fiscale;
b) l'importo o il valore di mercato dei fondi o risorse economiche alla data di comunicazione e alla data di congelamento; e
c) i tipi di fondi, con indicazione della categoria di appartenenza fra le categorie previste all'articolo 1, lettera g), punti da i) a vii), le cripto-attività, le altre categorie d'interesse e una categoria supplementare in cui rientrano le risorse economiche ai sensi dell'articolo 1, lettera d). Per ciascuna di tali categorie e ferma restando la disponibilità del dato, menzionare quantità, ubicazione e altre caratteristiche d'interesse dei fondi o delle risorse economiche.
1 ter.
Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1 e 1 bis entro due settimane dal ricevimento. Lo Stato membro interessato può trasmettere tali informazioni in forma anonima se un’autorità giudiziaria o incaricata dell’inchiesta le ha dichiarate riservate nell’ambito di indagini penali in corso o di procedimenti giudiziari penali.
I depositari centrali di titoli titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio8 trasmettono le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis e le informazioni sulle perdite e sui danni straordinari e imprevisti riguardanti i fondi e le risorse economiche pertinenti all'autorità competente dello Stato membro in cui sono situati, entro due settimane dall’acquisizione e successivamente ogni tre mesi, e le inoltrano allo stesso tempo alla Commissione.
1 quater. Gli Stati membri così come le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi d'interesse collaborano con la Commissione alla verifica delle informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche di cui ai paragrafi 1 e 1 bis. La Commissione può chiedere tutte le ulteriori informazioni di cui necessita per compiere tale verifica. Ove tale richiesta è rivolta a una persona fisica o giuridica, entità o organismo, la Commissione la inoltra alla stesso tempo allo Stato membro interessato.
1 quinquies. Gli Stati membri designano, entro il 31 ottobre 2024, le e autorità nazionali competenti a individuare e tracciare, se del caso, i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I e situati nella rispettiva giurisdizione, al fine di prevenire o rilevare qualsiasi effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento.
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
3. Le autorità competenti degli Stati membri usano le informazioni loro comunicate o da esse ricevute in conformità del presente articolo unicamente per gli scopi per i quali sono state comunicate o ricevute.
3 bis.
La Commissione può, in consultazione con gli Stati membri e su base di reciprocità, scambiare con le autorità competenti di un paese partner compreso nell’elenco dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 informazioni sugli scambi, sulle transazioni e sugli operatori di paesi terzi, al fine di impedire l’elusione dei divieti imposti nel presente regolamento, nella misura in cui sia pertinente e necessario per l’effettiva attuazione del presente regolamento. Laddove tali informazioni riportino dati personali, lo scambio soddisfa le condizioni di cui al capo V del regolamento (UE) 2018/1725 del Paerlamento europeo e del Consiglio11.
Se, in via eccezionale, le informazioni di cui al primo comma riguardano un operatore stabilito in uno Stato membro, la Commissione ottiene l’accordo delle autorità competenti degli Stati membri interessati prima di qualsiasi scambio di tali informazioni.
4. Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio12 e le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio13, della direttiva (UE) 2015/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio14 e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio15, nonché le unità di informazione finanziaria di cui alla direttiva (UE) 2015/849 , gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e, se necessario, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro, con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tale elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell’autorità di elaborazione o dell’autorità di ricezione ai sensi del presente regolamento, in particolare quando rilevano casi di effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento. La presente disposizione lascia impregiudicate le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie.
5. Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento e dei regolamenti (UE) 2016/6791 e (UE) 2018/17252 del Parlamento europeo e del Consiglio solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento e per un'effettiva cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione europea nell'applicazione del presente regolamento.
Art. 8 bis
1. La Commissione tratta i dati personali nella misura necessaria a svolgere i propri compiti ai sensi del presente regolamento in relazione al suo contributo alla corretta attuazione, al controllo dell’applicazione e alla prevenzione dell’elusione delle misure imposte a norma del presente regolamento.
2. La Commissione tratta i dati personali, comprese le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati quali definiti, rispettivamente, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1725, ai fini dell’identificazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti alle misure restrittive di cui al presente regolamento, così da assistere le persone di cui all’articolo 17 del presente regolamento ad assicurare la conformità a quest’ultimo.
Art. 9
1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento, anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che tale partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando questa possibilità.
2. Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato I:
a) trasmettono prima del 1o settembre 2022 o, se posteriore, entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco nell'allegato I, le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o le risorse economiche sono situati; e
b) collaborano con l'autorità compente alla verifica di tali informazioni.
3. L'inosservanza del paragrafo 2 è considerata partecipazione, di cui al paragrafo 1, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2.
4. Lo Stato membro interessato informa la Commissione entro due settimane in merito alle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, lettera a).
5. L'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera a), non si applica fino al 1o gennaio 2023 per quanto riguarda i fondi o le risorse economiche situati in uno Stato membro che ha stabilito un analogo obbligo di comunicazione a norma del diritto nazionale prima del 21 luglio 2022.
6. Le informazioni fornite alle autorità competenti degli Stati membri o da queste ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate da tali autorità unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
7. Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento, del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento.
Art. 10
1. Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.
Art. 11
1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato I;
b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).
c) qualsiasi persona fisica di un paese terzo o qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in un paese terzo, ad eccezione dei paesi partner elencati nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, che metta a disposizione di persone, entità od organismi di cui alla lettera a) o b) fondi o risorse economiche la cui messa a disposizione è vietata a norma del presente regolamento.
2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.
3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.
Art. 11 bis
1. Qualsiasi persona di cui all’articolo 17, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente dello Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all’articolo 17, lettera d), in conseguenza all’azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità od organismi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) o b), in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Tale risarcimento dei danni può essere ottenuto presso la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) o b), che ha proposto l’azione dinanzi a un giudice di paese terzo o presso la persona, l’entità o l’organismo che ha la proprietà o il controllo di tale entità od organismo.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi persona di cui all’articolo 17, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all’articolo 17, lettera d), in conseguenza a un’ingiunzione, un’ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria o amministrativa resa in un paese terzo diverso dalla Russia ai fini dell’esecuzione di una sentenza di accoglimento della richiesta oggetto dell’azione di cui al paragrafo 1, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Il risarcimento del danno può essere ottenuto presso la persona, l’entità o l’organismo che tenta di ottenere in un paese terzo diverso dalla Russia l’esecuzione di una sentenza di accoglimento della richiesta oggetto dell’azione di cui al paragrafo 1, o collabora a tale esecuzione, ovvero presso la persona, l’entità o l’organismo che ha la proprietà o il controllo di tale entità od organismo, ad eccezione dei loro avvocati e magistrati, e ad eccezione delle persone di cui agli articoli 17, lettera c) o d), o delle persone giuridiche, entità o organismi di cui le persone di cui all’articolo 17, lettera c) o d), hanno la proprietà o il controllo, nei confronti delle quali è stata pronunciata una sentenza di accoglimento delle richieste di cui al paragrafo 1.
Art. 11 ter
Laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in virtù di altre disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto di uno Stato membro, in via eccezionale il giudice di uno Stato membro può conoscere di una domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell’articolo 11 bis a condizione che la causa abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito.
Art. 12
1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:
a) i fondi e risorse economiche congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni concesse nell'ambito delle deroghe di cui al presente regolamento;
b) i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.
c) i casi rilevati di violazione, elusione e tentativo di violazione o elusione dei divieti stabiliti dal presente regolamento, anche tramite l’uso di cripto-attività.
2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.
Art. 13
La Commissione è autorizzataa modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Art. 14
1. Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione, incluse le ragioni dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 1, direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni
3. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.
4. L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.
Art. 15
1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni, incluse ove opportuno le sanzioni penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono tenere conto, in conformità del rispettivo diritto nazionale, dell'autodenuncia di violazione delle disposizioni del presente regolamento come fattore attenuante. Gli Stati membri prevedono inoltre misure appropriate per la confisca dei proventi di tali violazioni.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento le norme di cui al paragrafo 1, come pure ogni successiva modifica.
Art. 15 bis
Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi si adoperano al massimo affinché qualsiasi persona giuridica, entità o da organismo stabiliti al di fuori dell’Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo non prenda parte ad attività che compromettano le misure restrittive di cui al presente regolamento.
Art. 16
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica.
3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.
Art. 16 bis
1. Le informazioni fornite alla Commissione o da questa ricevute in conformità del presente regolamento sono utilizzate dalla Commissione unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
2.
Tutti i documenti in possesso del Consiglio, della Commissione e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza finalizzati all’esecuzione delle misure di cui al presente regolamento, ovvero alla prevenzione della violazione o dell’elusione di tali misure, sono soggetti al segreto professionale e godono della protezione offerta dalle norme applicabili alle istituzioni dell’Unione. Tale protezione si applica anche alle proposte congiunte dell’alto rappresentante e della Commissione relative alla modifica del presente regolamento e a qualsiasi documento preparatorio correlato.
Si presume che la divulgazione dei documenti o proposte di cui al primo comma pregiudichi la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.
Art. 17
Il presente regolamento si applica:
a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.
Art. 18
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2014 Per il Consiglio Il presidente C. Ashton