Sez. L, Sentenza n. 13120 del 24/06/2015 (Rv. 635743 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Transazione contenuta in verbale di cui all'art. 411 cod. proc. civ., dopo la sentenza di primo grado - Effetti sulla statuizione giudiziale - Cessazione della materia - Impugnazione - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La transazione stipulata con verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 411 cod. proc. civ. (nel testo "ratione temporis" vigente) dopo la definizione del giudizio di primo grado sostituisce la regolamentazione statuita in sentenza, che resta travolta senza necessità di instaurare un apposito giudizio per ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 88
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)