Sez. 1, Sentenza n. 4192 del 10/07/1995 Cc. (dep. 08/09/1995) Rv. 202399 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Benefici penitenziari - Condannato cui sia stato concesso il differimento dell'esecuzione della pena - Interesse all'ottenimento della liberazione anticipata - Sussistenza.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Pur dovendosi, di regola, escludere l'interesse del condannato ad ottenere il beneficio della liberazione anticipata, ai sensi dell'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, quando manchi l'attualità dello stato di detenzione, deve ritenersi che detto principio non operi quando lo stato di libertà dell'interessato non derivi dall'avvenuta espiazione della pena ma dall'esistenza di un provvedimento quale il differimento dell'esecuzione ai sensi dello art. 147 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)