Sez. 3, Sentenza n. 1671 del 28/06/1962 (Rv. 252658 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - EFFETTI DELLA COSA GIUDICATA - GIUDICATO ESTERNO - VIOLAZIONE - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - EFFETTI DELLA COSA GIUDICATA - GIUDICATO ESTERNO - VIOLAZIONE - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Ogni qualvolta una determinata decisione ha come presupposto l'esame di una sentenza, resa in altro giudizio e passata in cosa giudicata, due ipotesi sono in concreto configurabili. Puo cioe il precedente giudicato o attuare, in termini precisi e inequivocabili, il comando della legge, per cui non sarebbe in alcun modo possibile eluderne l'osservanza, oppure enunciare in maniera poco chiara la relativa statuizione, si da rendere necessaria una particolare indagine, intesa ad individuarne il contenuto e la portata. Nel primo caso, la violazione del giudicato, formatosi in un processo diverso da quello in corso, e denunciabile in Cassazione ai sensi del n 3 dell'art 360 cod proc civ, in quanto importa violazione dell'art 2909 cod civ, mentre, invece, nel secondo caso, poiche l'interpretazione della cosa giudicata e rimessa al potere discrezionale dei giudici di merito, il relativo apprezzamento si sottrae ad ogni Sindacato di legittimita. (V 2190/61, 2528/58, 179/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)