Sez. 2, Sentenza n. 1054 del 06/02/1999 (Rv. 523029 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Prova della "scientia damni" - Presunzione derivante da circostanze gravi, precise e concordanti diverse dalla sperequazione tra prezzo e valore di mercato del bene - Ammissibilità.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")
La "scientia damni" dell'alienante e del terzo può esser desunta anche da presunzioni gravi, precise e concordanti diverse dalla sperequazione tra prezzo e valore di mercato del bene, perché "l'eventus damni" consiste anche nell'incertezza o maggiore difficoltà di realizzazione del credito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)