Sez. 3, Sentenza n. 2147 del 07/07/1998 Cc. (dep. 27/08/1998) Rv. 211829 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Impugnazione - Mandato difensivo - Indicazione nell'istanza di riesame - Necessità - Ragione - Fattispecie: sequestro preventivo.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Se il difensore non "spende" nell'atto di impugnazione la procura ricevuta, non può trasferire l'effetto dell'impugnazione al suo cliente. In altri termini non si verifica quell'effetto tipico della rappresentanza che è la sostituzione del difensore all'interessato nell'esercizio dei poteri processuali di quest'ultimo: perciò il difensore agisce in nome e per conto proprio, anche perché il giudice non è in grado si sapere se egli agisca per conto di altri, e di quali altri.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)