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Sez. 3, Sentenza n. 12054 del 06/12/1993 (Rv. 484631 - 01)

Giudizio civile e penale (rapporto) - Cosa giudicata penale - Autorità nel giudizio civile di danno | Sussistenza - Condizione - Impedimento dell'esame della istanza di parte civile per l'intervento di una causa estintiva del reato - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484631-01

Giudizio civile e penale (rapporto) - Cosa giudicata penale - Autorità nel giudizio civile di danno

La preclusione del giudicato penale in relazione alla richiesta della parte lesa di risarcimento dei danni sussiste soltanto nelle ipotesi in cui il giudice penale abbia deciso su di essa, non anche quando l'intervento di una causa estintiva del reato abbia impedito l'esame delle istanze della parte civile, escludendo ogni accertamento che non costituisca l'indispensabile presupposto di quella declaratoria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Pen. Abrog. art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)