Sez. 1, Sentenza n. 259 del 23/01/1995 Cc. (dep. 31/03/1995) Rv. 201091 - 01
Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - Singoli provvedimenti | d.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394 - Revoca - Commissione di delitto non colposo punito con determinata pena - Nei cinque anni dall'entrata in vigore del decreto - Circostanza che la sentenza applicativa del beneficio sia intervenuta successivamente alla commissione di tale ultimo reato - Irrilevanza.
Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - Singoli provvedimenti
L'art. 4 del d.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394, al pari delle analoghe norme contenute negli altri decreti di clemenza degli ultimi decenni, attribuisce rilevanza, ai fini della revoca dell'indulto, a qualsiasi delitto non colposo (per il quale sia concretamente inflitta una pena detentiva non inferiore ad una certa misura) commesso nei cinque anni dall'entrata in vigore del decreto, a nulla rilevando che la sentenza, colla quale sia definitivamente applicato il beneficio, intervenga successivamente alla data di commissione del secondo reato.
Riferimenti normativi: DPR 04/08/1978 num. 413 art. 9, DPR 18/12/1981 num. 744 art. 10, DPR 16/12/1986 num. 865 art. 11, DPR 22/12/1990 num. 394 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)