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Sez. 1, Sentenza n. 18137 del 07/03/2014 Ud. (dep. 30/04/2014) Rv. 262267 - 01

ARMI - ALTERAZIONE ARMI | Detenzione e porto illegale - Nozione di arma da fuoco - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262267-01

ARMI - ALTERAZIONE ARMI

Per "arma da fuoco", ai sensi dell'art. 1bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, si intende sia qualsiasi strumento portatile a canna che espelle o è progettato per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, sia qualunque altro oggetto che può essere trasformato a tale fine, essendo necessario, in quest'ultimo caso, che lo stesso presenti l'aspetto di un'arma da fuoco e, in base alle caratteristiche di fabbricazione o del materiale utilizzato, dopo l'intervento di modificazione, possa essere idoneo all'azione di sparo di munizioni. (Nella specie, è stata ritenuta arma da fuoco una penna - pistola lanciarazzi, su cui, per effetto delle modifiche, poteva essere montata una canna d'acciaio filettata, idonea a sparare cartucce calibro 22).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 527 art. 1 bis, Decreto Legisl. 26/10/2010 num. 204 art. 2, Legge 02/10/1967 num. 897 art. 1, Legge 02/10/1967 num. 897 art. 2, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)