Sez. 2, Sentenza n. 11834 del 06/11/1991 (Rv. 474518 - 01)
Obbligazioni in genere - Debito di valore o di valuta | Debito determinato in moneta non avente corso legale nello Stato - Pagamento - Facoltà del debitore - Disciplina ex art. 1278 cod. civ. - Applicabilità - Crediti fatti valere giudizialmente in moneta straniera - Convertibilità successiva in moneta italiana - Estensione - Procedimento monitorio in base a credito espresso in moneta straniera - Liquidità del credito - Sussistenza - Condizioni.
Obbligazioni in genere - Debito di valore o di valuta
L'art. 1278 cod. civ., il quale dispone che se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento, è disposizione generale e riguarda tutti i crediti e quindi anche quelli che fatti giudizialmente valere in moneta straniera possono essere convertiti successivamente in moneta italiana, in conformità delle vigenti norme valutarie, mediante ricorso ad una semplice operazione aritmetica. Ne consegue che la liquidità del credito fatto valere attraverso la procedura monitoria sussiste anche quando esso sia stato espresso al tempo del ricorso introduttivo in moneta straniera facilmente convertibile in danaro avente corso legale in Italia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1278, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)