Sez. 1, Sentenza n. 549 del 07/03/1963 (Rv. 260730 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - PROVA DELL'INESISTENZA DEL DANNO - INAMMISSIBILITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - PROVA DELL'INESISTENZA DEL DANNO - INAMMISSIBILITA.*
Per legittimare la declaratoria generica di responsabilita per danni, e sufficiente l'accertamento di un fatto che si presenti potenzialmente produttivo di danno, restando impregiudicata, in Sede di liquidazione, ogni questione sulla esistenza effettiva del danno e sulla misura di esso. La condanna generica al risarcimento del danno attiene ad una mera declaratoria iuris circa il diritto specifico della condanna (generica) iniuria e della colpa, mentre oggetto specifico della condanna (generica) sono le eventuali conseguenze pregiudizievoli, ricollegabili con nesso di causalita all'accettato fatto doloso o colposo e che - se contestate - possono essere concretamente controllate, nella loro esistenza ed entita, o nel prosieguo dello stesso processo o in separato giudizio. La pronuncia generica di risarcimento dei danni deve ritenersi preclusa ove risulti evidente, prima facie, la insussistenza di un danno. (Conf 1520/61, 3286/60, 3199/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)