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Sez. 1, Sentenza n. 7624 del 09/06/1981 Ud. (dep. 30/07/1981) Rv. 153502 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IN GENERE - PRINCIPIO DI LEGALITÀ - NOZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153502-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IN GENERE - PRINCIPIO DI LEGALITÀ - NOZIONE - CONSEGUENZE.*

Il principio della legalità della pena, sancito legislativamente dall'art. 1 del codice penale e costituzionalmente garantito dagli articoli 12 e 25, comma secondo, della Costituzione, non significa l'intangibilità assoluta della pena edittale prevista per ogni singolo reato, ma soltanto che le pene - come i reati - debbono essere in via generale prefigurate dalla legge. Pena legale non è soltanto quella prevista per le singole fattispecie penali, bensì quella risultante dall'applicazione delle varie Disposizioni di legge che, attraverso meccanismi diversi - quali, aumento o diminuzione o trasformazione di pene per il concorso di circostanze attenuanti od aggravanti; giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposte; cumulo giuridico di pene - incidono sul trattamento sanzionatorio. (V. Mass. 149263, 148401; sul principio di legalità della pena in relazione al reato continuato, V. Mass. 149783, 149263, 148401, 146688, 145974, 145017, 144116).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)