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Sez. 1, Sentenza n. 2539 del 23/06/1989 Ud. (dep. 22/02/1990) Rv. 183447 - 01

ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ARMI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - OBBLIGATORIETÀ IN ORDINE AD ENTRAMBI I CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183447-01

ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ARMI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - OBBLIGATORIETÀ IN ORDINE AD ENTRAMBI I CRITERI.*

In materia di armi, ai fini della concessione dell'attenuante speciale prevista dall'art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895 il giudice deve esaminare i due criteri della qualità e della quantità delle armi e, in Mancanza di una sola delle condizioni necessarie, l'attenuante non può essere applicata. (Conf mass n 179478).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)