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DIRETTIVA 92/42/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992 concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione1, in cooperazione con il Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che la decisione 91/565/CEE4 prevede la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità nel contesto del programma SAVE;

considerando che occorre adottare le misure destinate all'istaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 15 gennaio 1985, concernente il miglioramento dei programmi di risparmio di energia degli Stati membri5 invita gli Stati membri a continuare ed eventualmente intensificare i loro sforzi per promuovere l'utilizzazione più razionale dell'energia attraverso la messa a punto di politiche integrate di risparmio energetico;

considerando la risoluzione del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri6, in particolare l'obiettivo di incrementare di almeno il 20 % il rendimento per la domanda finale di energia;

considerando che l'articolo 130 R del trattato prevede che l'azione della Comunità in materia ambientale ha l'obiettivo di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

considerando che nelle proposte relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori è necessario assumere come base un livello di protezione elevato;

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 giugno 1989 dichiara che «la Comunità e gli Stati membri dovranno tenere opportunamente conto del problema della potenziale alterazione climatica collegata all'effetto serra»7 e, nelle conclusioni del 29 ottobre 1990, prevede di stabilizzare, sul piano comunitario, ai livelli del 1990, le emissioni di CO2 nell'anno 2000;

considerando l'importanza del settore domestico e terziario che assorbe una parte preponderante del consumo finale di energia della Comunità;

considerando che questo settore assumerà maggiore importanza a causa della tendenza verso una maggiore diffusione del riscaldamento centrale ed un aumento generale del comfort termico;

considerando che un miglior rendimento delle caldaie è nell'interesse dei consumatori, che i risparmi di energia implicheranno minori importazioni di idrocarburi e che la riduzione della dipendenza energetica della Comunità avrà un'incidenza positiva sulla sua bilancia commerciale;

considerando che la direttiva 78/170/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali, nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali8 ha portato alla fissazione di livelli di rendimento molto diversi tra gli Stati membri;

considerando che il requisito di alti tassi di rendimento per le caldaie ad acqua calda restringerà la forcella dei parametri tecnici degli impianti offerti sul mercato, facilitando la produzione in serie, e favorirà la realizzazione di economie di scala; che la non fissazione di tassi di rendimento energetico, ad un livello sufficientemente elevato rischia, con il completamento del mercato interno, di abbassare fortemente il rendimento degli impianti di riscaldamento a causa della diffusione sul mercato di caldaie a basso rendimento;

considerando che le condizioni climatiche locali nonché le caratteristiche energetiche e di utilizzazione degli edifici presentano grandi differenze all'interno della Comunità; che gli Stati membri devono tener conto di queste diversità nel determinare le condizioni di messa in funzione delle caldaie in applicazione della presente direttiva; che le circostanze giustificano che gli Stati membri, in cui alla data di adozione della presente direttiva sono ampiamente diffuse le caldaie denominate «back boilers» nonché le caldaie concepite per essere installate nello spazio abitato, continuino ad autorizzare, entro limiti precisi, la commercializzazione e la messa in funzione di tali caldaie; che questo regime deve essere oggetto di una sorveglianza particolare da parte della Commissione;

considerando che la presente direttiva, volta all'eliminazione degli ostacoli tecnici in materia di rendimento delle caldaie, deve seguire la nuova impostazione definita con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 19859, la quale prevede in particolare che l'armonizzazione legislativa si limiti all'approvazione, mediante direttive basate sull'articolo 100 del trattato CEE, dei requisiti essenziali cui devono soddisfare i prodotti immessi sul mercato e che tali requisiti essenziali siano redatti in forma sufficientemente precisa affinché possano divenire obblighi sanzionabili e in modo da permettere agli organismi di certificazione, in assenza di norme, di certificare la conformità dei prodotti in base ai requisiti stessi;

considerando che la direttiva 83/189/CEE10 prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

considerando che la decisione 90/683/CEE11, concerne i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica;

considerando che le caldaie rispondenti ai requisiti in materia di rendimento dovranno essere munite del marchio CE ed eventualmente dei simboli adeguati per poter circolare liberamente ed essere messe in funzione conformemente alla loro destinazione nella Comunità;

considerando che la direttiva 89/106/CEE12 riguarda il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

considerando che, per le caldaie a gas contemplate nella presente direttiva, è necessario definire requisiti di rendimento per promuovere l'utilizzazione razionale dell'energia, come previsto nella direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas13,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La presente direttiva costituisce un'azione nell'ambito del programma SAVE per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità; essa determina i requisiti di rendimento applicabili alle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi aventi una potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW, in appresso denominate «caldaie».

Art. 2

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

— caldaia: l'unità centrale scambiatore termico-bruciatore destinata a trasmettere all'acqua il calore prodotto dalla combustione;

— apparecchio: lo scambiatore termico destinato ad essere munito di un bruciatore; il bruciatore destinato ad essere installato sullo scambiatore termico;

— potenza nominale utile, espressa in chilowatt: la potenza termica massima fissata e garantita dal costruttore come potenza che può essere mantenuta in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;

— rendimento utile, espresso in percento: il rapporto tra la portata termica trasmessa all'acqua della caldaia e il prodotto del potere termico inferiore, a pressione costante, del combustibile, moltiplicato per il consumo espresso in quantità di combustibile per unità di tempo;

— carico parziale, espresso in percento: il rapporto tra la potenza utile di una caldaia funzionante in regime discontinuo, oppure ad una potenza inferiore alla potenza utile nominale, e la stessa potenza utile nominale;

— temperatura media dell'acqua nella caldaia: la media delle temperature dell'acqua all'entrata e all'uscita della caldaia;

— caldaia standard: caldaia per la quale la temperatura media di funzionamento può essere limitata in sede di progettazione;

— back boiler: caldaia progettata per alimentare un impianto di riscaldamento centrale ed essere installata nel focolare di un camino come elemento di un'unità caldaia retrostante (back boiler)-focolare a gas;

— caldaia a bassa temperatura: caldaia che può funzionare in regime continuo, in cui la temperatura dell'acqua di alimentazione è compresa tra 35 e 40 oC, e che in certi casi può dare luogo a condensazione. Sono comprese le caldaie a condensazione che utilizzano combustibili liquidi;

— caldaia a gas a condensazione: caldaia progettata per poter condensare in permanenza una parte considerevole del vapore acqueo contenuto nei gas di combustione;

— caldaia da installare in un ambiente abitato: caldaia con potenza nominale utile inferiore a 37 kW progettata per riscaldare, mediante il calore emesso dall'involucro, l'ambiente abitato in cui è installata, provvista di vaso di espansione aperto che provvede all'alimentazione con acqua calda mediante circolazione naturale per gravità; sull'involucro di questa caldaia è menzionato esplicitamente che deve essere installata in un ambiente abitato.

Art. 3

1. Sono esclusi dalla presente direttiva:

le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate con combustibili diversi tra cui quelli solidi;

gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici;

le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili aventi caratteristiche molto diverse da quelle dei combustibili liquidi e gassosi normalmente in commercio (gas residui industriali, biogas, ecc.);

le cucine e gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono anche, ma a titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento centrale e usi igienici;

gli apparecchi con potenza utile inferiore a 6 kW progettati unicamente per alimentare un impianto di accumulazione di acqua calda per usi igienici circolante per gravità;

le caldaie prodotte a unità;

le unità di cogenerazione, quali definite nella direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia14.

2. Nei casi di caldaie a doppia funzione, riscaldamento dei locali e fornitura di acqua calda per usi igienici, i requisiti di rendimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, si riferiscono soltanto alla funzione riscaldamento.

Art. 4

1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio degli apparecchi e delle caldaie conformi alle disposizioni della presente direttiva e muniti della marcatura CE prevista all'articolo 7 che dichiara la loro conformità a tutte le prescrizioni della presente direttiva, comprese le procedure relative alla conformità di cui agli articoli 7 e 8, qualora il trattato o altre direttive o prescrizioni comunitarie non dispongano altrimenti.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano messe in funzione soltanto le caldaie conformi ai rendimenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, alle condizioni di messa in funzione che essi determinano in base alle condizioni climatiche locali nonché alle caratteristiche energetiche e di utilizzazione degli edifici.

3. Tuttavia, gli Stati membri in cui le caldaie di tipo «back boilers» e/o le caldaie da installare in un ambiente abitato, sono ampiamente diffuse alla data di adozione della presente direttiva, continuano ad autorizzarne la messa in funzione, sempreché i rendimenti, sia a potenza nominale che a carico parziale del 30 %, non siano inferiori di oltre il 4 % ai requisiti fissati all'articolo 5, paragrafo 1, per le caldaie standard.

4. Gli effetti delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soggetti ad un controllo permanente da parte della Commissione e vengono analizzati nel quadro della relazione che deve essere presentata a norma dell'articolo 10. A tal fine gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione necessaria per consentirle di presentare al Consiglio le proposte di modifica, previste da tale articolo, atte a garantire comunque l'efficienza energetica e la libera circolazione delle caldaie nella Comunità.

5.

  1. a) Qualora le caldaie siano disciplinate da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica che le caldaie soddisfano anche le disposizioni di queste altre direttive.

  2. b) Tuttavia, nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che le caldaie soddisfano soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse e che accompagnano le caldaie.

Art. 5

1.

I diversi tipi di caldaie devono rispettare rendimenti utili:

a potenza nominale, cioè in funzionamento alla potenza nominale Pn, espressa in chilowatt, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia di 70 oC, e

a carico parziale, cioè in funzionamento a carico parziale del 30 %, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia diversa a seconda del tipo di caldaia.

I rendimenti utili che devono essere rispettati sono indicati nella tabella seguente:

Tipo di caldaiaIntervalli di potenzaRendimento a potenza nominaleRendimento a carico parziale
kWTemperatura media dell'acqua nella caldaia (oC)Espressione del requisito di rendimento (in %)Temperatura media dell'acqua nella caldaia (oC)Espressione del requisito di rendimento (in %)
Caldaie standard4 - 40070≥ 84 + 2 logPn≥ 50≥ 80 + 3 logPn
Caldaie a bassa temperatura4 - 40070≥ 87,5 + 1,5 logPn40≥ 87,5 + 1,5 logPn
Caldaie a gas a condensazione4 - 40070≥ 91 + 1 logPn30≥ 97 + 1 logPn

2. Le norme armonizzate relative ai requisiti di cui alla presente direttiva, fissate su mandato della Commissione, in conformità delle direttive 83/189/CEE e 88/182/CEE17 determinano in particolare i metodi di verifica validi per la produzione e per le misure. Nei tassi di rendimento devono essere integrate le opportune tolleranze.

Art. 7

1. Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di rendimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le caldaie conformi alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e di cui gli Stati membri hanno pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate di cui sopra. Queste caldaie devono essere contrassegnate dallamarcatura CE di cui all'allegato I, paragrafo 1, e corredate della dichiarazione CE di conformità.

2.

I mezzi per attestare la conformità delle caldaie fabbricate in serie sono:

l'esame di rendimento di una caldaia tipo secondo il modulo B descritto nell'allegato III, e

la dichiarazione di conformità al tipo approvato secondo uno dei moduli C, D o E di cui all'allegato IV.

Per le caldaie a combustibile gassoso, le procedure di valutazione della conformità dei rendimenti sono quelle utilizzate per la valutazione della conformità ai requisiti in materia di sicurezza previsti dalla direttiva 90/396/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas.

3. Prima dell'immissione sul mercato, gli apparecchi commercializzati separatamente devono essere contrassegnati dallamarcatura CE e corredati della dichiarazione CE di conformità, la quale stabilisce i parametri che consentono di ottenere, dopo il montaggio, i tassi di rendimento utile di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

4. La marcatura CE di conformità alle esigenze della presente direttiva e alle altre disposizioni relative all'attribuzione della marcatura CE nonché le iscrizioni previste dall'allegato I sono apposti sulle caldaie e sugli apparecchi in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile. È vietato apporre su tali prodotti qualsiasi marcatura che possa trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Sulle caldaie e sugli apparecchi può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

5.

  1. a) Ogni constatazione, da parte di uno Stato membro, di apposizione indebita della marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare tale prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni fissate da tale Stato membro.

  2. b) Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Art. 8

1.

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da essi designati per attuare le procedure di cui all'articolo 7, nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.

2. Gli Stati membri applicano i criteri minimi fissati nell'allegato V per la designazione degli organismi. Gli organismi che rispondono ai criteri di cui alle relative norme armonizzate sono ritenuti conformi ai requisiti stabiliti in tale allegato.

3. Uno Stato membro che ha notificato un organismo deve ritirare la notifica qualora constati che quest'ultimo non risponde più ai requisiti di cui al paragrafo 2. Tale Stato membro ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione e ritira la notifica.

Art. 9

1

Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1o gennaio 1993 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 1994.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffato riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri ammettono fino al 31 dicembre 1997 l'immissione sul mercato e la messa in funzione di apparecchi conformi alla normativa vigente sul loro territorio alla data di adozione della presente direttiva.

Art. 10

Tre anni dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati ottenuti. Detta relazione è corredata di proposte riguardanti le eventuali modifiche da apportare alla presente direttiva sulla scorta dei suddetti risultati e dei progressi tecnologici compiuti.

Art. 10 bis

La presente direttiva costituisce una misura di esecuzione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2005/32/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia18, con riferimento al rendimento energetico durante l'uso, in conformità di detta direttiva, e può essere modificata o abrogata conformemente all’articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 2005/32/CE.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992. Per il Consiglio Il Presidente Luis MIRA AMARAL