Sez. 4, Sentenza n. 34438 del 05/02/2003 Ud. (dep. 14/08/2003) Rv. 225615 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBREZZA - DA ALCOOL | Richiesta di prelievo di sangue da parte di agenti di polizia stradale - Rifiuto - Reato ex art. 186 comma 6 cod. strada - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBREZZA - DA ALCOOL
Non configura il reato di cui all'art. 186 comma sesto del codice della strada la condotta di chi rifiuti di sottoporsi a prelievi ematici, o comunque di liquidi biologici, da parte di agenti della Polizia stradale, mirati ad accertare lo stato di alterazione psicofisica derivante da influenza dell'alcool. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 379 dal regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, tale accertamento può essere effettuato esclusivamente per mezzo dello strumento denominato etilometro.
Riferimenti normativi: DPR 16/12/1992 num. 495 art. 379, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)