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Sez. 3, Sentenza n. 10086 del 21/02/1977 Ud. (dep. 07/09/1977) Rv. 136615 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE DELLA SOSPENSIONE - AMMISSIBILITA PER UNA SOLA VOLTA.*
Stato
decisa il 1977-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136615-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE DELLA SOSPENSIONE - AMMISSIBILITA PER UNA SOLA VOLTA.*

Il nuovo testo dell'art 164 cod pen consente la reiterazione della sospensione della pena per una sola volta, sempre che permanga la presunzione che il colpevole si asterra dal commettere ulteriori reati. (fattispecie relativa ad arbitrarieta della prognosi di buona condotta operata dal giudice di merito, per aver l'imputato riportato medio tempore molte altre condanne definitive anche per delitto e a pena detentiva). (Conf mass n 132538).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)