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Sez. 2, Sentenza n. 1221 del 17/04/1972 (Rv. 357710 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DENUNCIA DI NUOVA OPERA - ORDINANZA ISTRUTTORIA AFFERMATIVA DELLA COMPETENZA PRETORILE - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO.*
Stato
decisa il 1972-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357710-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DENUNCIA DI NUOVA OPERA - ORDINANZA ISTRUTTORIA AFFERMATIVA DELLA COMPETENZA PRETORILE - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO.*

La natura di un provvedimento giudiziale, anche ai fini della impugnabilita, deve essere desunta non dalla Forma in cui e stato emanato ne dalla qualificazione attribuitagli dal giudice che lo ha emesso, bensi dal suo intrinseco contenuto in relazione alle particolari Disposizioni che regolano la materia che ne Forma oggetto. Pertanto, il provvedimento, qualificato ordinanza, con il quale il pretore, in Sede di denuncia di nuova opera, dopo avere disposto la sospensione dei lavori, afferma la propria Competenza e disponga l'assunzione di prove, deve ritenersi sentenza impugnabile con regolamento necessario di Competenza. (V 568'68 mass n 331678).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)