Sez. 1, Sentenza n. 2967 del 29/04/1986 (Rv. 445975 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO - SENTENZA DI RIFIUTO DELL'OPPOSIZIONE - IMPUGNAZIONE - TERMINE PERENTORIO - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA PRESSO UNO DEI DUE PROCURATORI NON DOMICILIATARIO - IDONEITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO - SENTENZA DI RIFIUTO DELL'OPPOSIZIONE - IMPUGNAZIONE - TERMINE PERENTORIO - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA PRESSO UNO DEI DUE PROCURATORI NON DOMICILIATARIO - IDONEITÀ.*
Ai fini della decorrenza del termine perentorio per l'impugnazione della sentenza che respinge l'opposizione alla dichiarazione di fallimento, la notificazione della sentenza medesima va fatta nei modi ordinari di cui all'art. 170 cod. proc. civ., in relazione all'art. 285 dello stesso codice, all'opponente, presso il procuratore costituito, e, qualora la parte si sia costituita per mezzo di due procuratori, è valida, al fine indicato, la notifica presso uno dei due procuratori, ancorché la parte abbia eletto domicilio presso l'altro. (V 6166/78, mass n 395998).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)