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Sez. 3, Sentenza n. 151 del 16/01/1976 (Rv. 378789 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PAGAMENTO POSTERIORE ALLA CONSEGNA DELLA MERCE - NEL DOMICILIO DEL VENDITORE - LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378789-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PAGAMENTO POSTERIORE ALLA CONSEGNA DELLA MERCE - NEL DOMICILIO DEL VENDITORE - LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - RILEVANZA.*

A norma dell'art 1498 cod civ, il pagamento del prezzo della merce, se posteriore al momento della consegna si esegue al domicilio del venditore, al quale, pertanto, deve farsi riferimento, a norma dell'art 20 cod proc civ, per individuare, nella detta ipotesi, il luogo di esecuzione del contratto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)