Sez. 3, Sentenza n. 151 del 16/01/1976 (Rv. 378789 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PAGAMENTO POSTERIORE ALLA CONSEGNA DELLA MERCE - NEL DOMICILIO DEL VENDITORE - LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - RILEVANZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PAGAMENTO POSTERIORE ALLA CONSEGNA DELLA MERCE - NEL DOMICILIO DEL VENDITORE - LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - RILEVANZA.*
A norma dell'art 1498 cod civ, il pagamento del prezzo della merce, se posteriore al momento della consegna si esegue al domicilio del venditore, al quale, pertanto, deve farsi riferimento, a norma dell'art 20 cod proc civ, per individuare, nella detta ipotesi, il luogo di esecuzione del contratto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)