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Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

Testo in vigore al

Art. 8 Igiene personale

1. E' assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di lavabi e di bagni o docce, nonche' degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.

2. In ciascun Istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba.

3. Puo' essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.

4. Il taglio dei capelli e della barba puo' essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

Art. 9 Alimentazione

1. Ai detenuti e agli internati e' assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'eta', al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.

2. Il vitto e' somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.

3. I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

4. La quantita' e la qualita' del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.

5. Il servizio di vettovagliamento e' di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria.

6. Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.

7. Ai detenuti e agli internati e' consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorita' comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui e' sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualita' e prezzi dei generi venduti nell'istituto.

Art. 10 Permanenza all'aperto

1. Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto e' consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo puo' essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali.

2. La permanenza all'aria aperta e' effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell'articolo 33 e nei numeri 4) e 5) dell'articolo 39 ed e' dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

Art. 11 Servizio sanitario

1. Ogni Istituto penitenziario e' dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.

2. Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione.

3. All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria e' prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.

4. Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneita' dei soggetti ai lavori cui sono addetti.

5. I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanita' mentale.

6. In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

7. Alle madri e' consentito di tenere presso di si i figli fino all'eta' di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.

8. L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, puo' avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi del Ministero della sanita'.

9. I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati e' necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado.

10. Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti.

11. Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanita' e a quello di grazia e giustizia, informando altresi' i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza.

Art. 12 Attrezzature per attivita' di lavoro di istruzione e di ricreazione

1. Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attivita' lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attivita' in comune.

2. Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 16.

3. Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli internati.

Capo III. Modalita' del trattamento

Art. 13 Individualizzazione del trattamento

1. Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalita' di ciascun soggetto.

2. Nei confronti dei condannati e degli internati e' predisposta l'osservazione scientifica della personalita' per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale.

3. L'osservazione e' compiuta all'inizio dell'esecuzione proseguita nel corso di essa.

4. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed e' compilato il relativo programma, che e' integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.

5. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografi e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

6. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attivita' di osservazione e di trattamento.

Art. 14 Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati

1. Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.

2. L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilita' di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 42.

3. E' assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.

4. E' consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attivita' organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

5. Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.

Art. 15 Elementi del trattamento

1. Il trattamento del condannato e dell'internato e' svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attivita' culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

2. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilita', al condannato e all'internato e' assicurato il lavoro.

3. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attivita' educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorita' giudiziaria, a svolgere attivita' lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

Art. 16 Regolamento dell'istituto

1. In ciascun istituto il trattamento penitenziario e' organizzato secondo le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.

2. Le modalita' del trattamento da seguire in ciascun Istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che e' predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attivita' lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione puo' avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel quarto comma dell'articolo 80.

3. Il regolamento interno disciplina, altresi', i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono.

4. Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 17 Partecipazione della comunita' esterna all'azione rieducativa

1. La finalita' del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.

2. Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunita' carceraria e la societa' libera.

3. Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.

Art. 18 Colloqui, corrispondenza e informazione

1. I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.

2. I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

3. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

4. L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

5. Puo' essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalita' e le cautele previste dal regolamento.

6. I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

7. La corrispondenza dei singoli condannati o internati puo' essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

8. Per gli imputati i permessi di colloquio, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza, rispettivamente, del magistrato di sorveglianza e delle altre autorita' giudiziarie, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11.

9. Le dette autorita' giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un appartenente alla amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Le medesime autorita' possono anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa.

Art. 19 Istruzione

1. Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, e' curata mediante l'organizzazione de corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e cui l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.

2. Particolare cura e' dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di eta' inferiore a venticinque anni.

3. Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

4. E' agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed e' favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione.

5. E' favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena liberta' di scelta delle letture.

Art. 20 Lavoro

1. Negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati.

2. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed e' remunerato.

3. Il lavoro e' obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

4. I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalita' terapeutiche.

5. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella societa' libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

6. Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto dei loro desideri e attitudini nonche' delle precedenti attivita' e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione.

7. I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attivita' artigianali, intellettuali o artistiche.

8. I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.

9. La durata delle prestazioni lavorative non puo' superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale.

Art. 21 Modalita' del lavoro

1. L'amministrazione penitenziaria prende tutte le iniziative per assicurare ai detenuti e agli internati il lavoro meglio rispondente alle condizioni ambientali e dei soggetti, organizzandolo sia nell'interno degli istituti sia all'esterno di essi.

2. Nel caso di assegnazione al lavoro all'esterno, i detenuti e gli internati, da soli o in gruppi, possono essere scortati per prestare la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private.

3. I minori degli anni ventuno, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di eta', se ammessi al lavoro all'esterno, sono avviati al lavoro senza scorta salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Quando si tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato.

Art. 22 Determinazione delle mercedi

1. Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti in relazione alla quantita' e qualita' del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali da una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale.

2. Segretario della commissione e' il direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

3. La medesima commissione determina il trattamento economico dei tirocinanti.

Art. 23 Remunerazione e assegni familiari

1. La remunerazione corrisposta per il lavoro e' determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati.

2. La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta ai condannati e' versata alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

3. La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta agli imputati e' accantonata ed e' versata all'avente diritto in caso di proscioglimento o di assoluzione oppure alla cassa di cui al precedente comma in caso di condanna.

4. Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalita' di legge.

5. Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalita' fissate dal regolamento.

Art. 24 Pignorabilita' e sequestrabilita' della remunerazione

1. Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresi' prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 2.

2. In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non e' soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.

3. La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non e' soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.

Art. 25 Peculio

1. Il peculio dei detenuti e degli internati e' costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprieta' o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.

2. Le somme costituite in peculio producono a favore dei titolari interessi legali.

3. Il peculio e' tenuto in deposito dalla direzione dell'istituto.

4. Il regolamento deve prevedere le modalita' del deposito e stabilire la parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all'atto della dimissione dagli istituti.

Art. 26 Religione e pratiche di culto

1. I detenuti e gli internati hanno liberta' di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.

2. Negli istituti e' assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.

3. A ciascun istituto e' addetto almeno un cappellano.

4. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno facolta' di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.

Art. 27 Attivita' culturali, ricreative e sportive

1. Negli istituti devono essere favorite e organizzate attivita' culturali, sportive e ricreative e ogni altra attivita' volta alla realizzazione della personalita' dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.

2. Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attivita' di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.

Art. 28 Rapporti con la famiglia

1. Particolare cura e' dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.