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Sez. 2, Sentenza n. 417 del 04/02/1975 (Rv. 373668 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - COSTITUZIONE DELLA PARTE E PROPOSIZIONE DI ECCEZIONI E DOMANDE RICONVENZIONALI - SPETTANZA AL DIFENSORE - MANCANZA DI ECCEZIONI DA PARTE DEL DIFENSORE DEL CONVENUTO SULL'INCERTEZZA DEL SOGGETTO CITATO IN GIUDIZIO - PRESUNZIONE DI VALIDITA DELLA CITAZIONE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1975-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373668-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - COSTITUZIONE DELLA PARTE E PROPOSIZIONE DI ECCEZIONI E DOMANDE RICONVENZIONALI - SPETTANZA AL DIFENSORE - MANCANZA DI ECCEZIONI DA PARTE DEL DIFENSORE DEL CONVENUTO SULL'INCERTEZZA DEL SOGGETTO CITATO IN GIUDIZIO - PRESUNZIONE DI VALIDITA DELLA CITAZIONE - CONFIGURABILITA.*

Tanto la Costituzione della parte in giudizio, quanto la proposizione di eccezioni e di domande riconvenzionali debbono, in virtu del mandato conferito al difensore, presumersi compiute da questo in conformita dell'incarico ricevuto, non rientrando fra le iniziative che, o per loro natura (importando disposizione del diritto controverso) o per espressa norma di legge, il difensore non puo assumere in Mancanza di una speciale investitura rappresentativa. Pertanto, il giudice del merito puo legittimamente dedurre dalle suddette attivita processuali compiute dal difensore elementi di convincimento al fine di escludere la nullita della citazione sotto il profilo dell'incertezza del soggetto convenuto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)