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Sez. 1, Sentenza n. 6659 del 15/05/2001 (Rv. 546658 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE) | Ricorso per cassazione - Mancata notifica presso l'Avvocatura Generale dello Stato - Nullità - Cause scindibili - Rinnovazione della notifica - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546658-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE)

Nei giudizi di impugnazione con pluralità di parti, la nullità della notifica del ricorso per cassazione contro pubbliche amministrazioni, rappresentate in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, perché eseguita, anziché presso l'Avvocatura Generale in Roma, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, non determina la necessità della rinnovazione della notifica ai fini dell'integrazione del contraddittorio allorché si versi in tema di cause scindibili e tra loro indipendenti.

Riferimenti normativi: Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)