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Sez. 3, Ordinanza n. 18465 del 05/07/2024 (Rv. 671794-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Rimborso delle spese a carico del soccombente - Determinazione del valore della controversia - Criteri - Riferimento a quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio ovvero a quanto richiesto in sede di impugnazione - Condizioni e limiti - Giudizio di secondo grado limitato alla decisione sulla condanna di una parte alle spese di primo grado - Criterio del "disputatum" - Somma liquidata dal primo giudice - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671794-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE

Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato, nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali, sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza; ne consegue che, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte

alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello.

Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)