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Sez. 1, Sentenza n. 3371 del 22/03/1993 (Rv. 481504 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per nullità del giudizio di primo grado - Della sentenza | Collegio diverso da quello presente alla discussione - Decisione - Deliberazione - Conseguenze - Sentenza - Nullità insanabile - Configurabilità - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità - Giudice dell'impugnazione - Poteri.
Stato
decisa il 1993-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481504-01

Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per nullità del giudizio di primo grado - Della sentenza

La decisione deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione, in violazione dell'art. 278, primo comma, cod. proc. civ., è causa di nullità insanabile della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ.. In siffatta ipotesi il giudice dell'impugnazione, mentre può rilevare d'ufficio la nullità, indipendentemente dal fatto che il vizio di costituzione del giudice sia stato eccepito come motivo di gravame della parte interessata (salvo che sul punto vi sia stata una espressa pronuncia del giudice "a quo"), non può rimettere la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, poiché nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 cod. proc. civ., ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)