Sez. 4, Sentenza n. 13338 del 13/11/1980 Ud. (dep. 16/12/1980) Rv. 147073 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - INAPPLICABILITA DEL DIVIETO AI PROVVEDIMENTI DI NATURA CIVILE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - INAPPLICABILITA DEL DIVIETO AI PROVVEDIMENTI DI NATURA CIVILE.*
Il divieto di reformatio in peius, di cui all'art 515 cod proc pen, limita i suoi effetti alle statuizioni propriamente penali della sentenza, mentre ai fini delle pretese risarcitorie seppur contemperate alle particolarita del processo in cui l'Azione civile e introdotta, valgono le regole proprie della domanda civile. (V in termini mass n 115372 anno 1970 e massime ivi citate; sulla fattispecie analizzata dalla sentenza e relativa alla insussistenza di ogni preclusione circa la possibilita di una pronuncia attinente alla provvisionale in Sede di appello, come diretta conseguenza della dichiarata inammissibilita dell'appello della parte civile: V mass nn127077 anno 1974; 115699 anno 1970).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)