Sez. 3, Sentenza n. 2156 del 18/10/2011 Cc. (dep. 19/01/2012) Rv. 251877 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Falsità ideologica o materiale - Reato - Configurabilità.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Il reato di frode fiscale (art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è configurabile ogniqualvolta il contribuente, per effettuare una dichiarazione fraudolenta, si avvale di fatture o altri documenti che attestino operazioni non realmente effettuate, non rilevando la circostanza che la falsità sia ideologica o materiale. (In motivazione la Corte ha precisato che nella nozione di "altri documenti" rientrano tutti quelli aventi, a fini fiscali, valore probatorio analogo alle fatture, quali, a titolo esemplificativo, le ricevute fiscali ed i documenti da cui risultino spese deducibili dall'imposta, come le ricevute per spese mediche e per interessi sui mutui o le schede carburanti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)