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Sez. U, Ordinanza n. 16862 del 02/08/2011 (Rv. 618802 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Litipendenza internazionale - Procedimento di separazione personale dei coniugi ex art. 150 e seg. cod. civ. - Procedimento per la sospensione della comunione domestica ex art. 175 cod. civ. svizzero - Litispendenza - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618802-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO

In tema di litispendenza internazionale, tra il procedimento di separazione personale, previsto dagli artt. 150 e seg. cod. civ. ed il procedimento, vertente tra le stesse parti, per la sospensione della comunione domestica, di cui all'art. 175 cod. civ. svizzero, vi è identità di "petitum" e di "causa petendi", posto che anche quest'ultimo procedimento mira ad autorizzare i coniugi a vivere separati ed abilita il giudice a stabilire i contributi pecuniari dell un coniuge nei confronti dell'altro; a prendere le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche, nonchè quelle nell'interesse dei figli. Nè rileva che il codice civile svizzero contempli anche un vero e proprio procedimento di separazione coniugale, perchè esso, non necessario per chiedere il divorzio, non ha effetti sostanzialmente diversi rispetto a quelli che derivano dal provvedimento giudiziale di sospensione della comunione domestica, eccezion fatta per la separazione dei beni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)