Sez. 3, Sentenza n. 39865 del 17/02/2015 Ud. (dep. 05/10/2015) Rv. 264788 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Rapporto coniugale - Costringimento psico fisico - Reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. - Configurabilità - Consenso della vittima viziato da minaccia ed intimidazione - Equivalenza a rifiuto implicito.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, è sufficiente qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idoneo ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione, senza che rilevi in contrario né l'esistenza di un rapporto di coppia coniugale o para-coniugale tra le parti, e nè la circostanza che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali, subendoli, laddove risulti la prova che l'agente, per le violenze e minacce poste in essere nei riguardi della vittima in un contesto di sopraffazione ed umiliazione, abbia la consapevolezza di un rifiuto implicito da parte di quest'ultima al compimento di atti sessuali.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 50, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)