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Sez. 1, Sentenza n. 1760 del 30/07/1984 Cc. (dep. 05/09/1984) Rv. 165514 - 01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE PER SPACCIO DI STUPEFACENTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI DELITTO COMUNE - IPOTESI AUTONOMA DELLA PRIMA - NORMATIVA APPLICABILE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-07-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165514-01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE PER SPACCIO DI STUPEFACENTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI DELITTO COMUNE - IPOTESI AUTONOMA DELLA PRIMA - NORMATIVA APPLICABILE - FATTISPECIE.*

L'associazione per delinquere prevista dall'art. 75 della legge n. 685 del 1975 configura un'autonoma ipotesi criminosa che non è assorbita dalla fattispecie comune di cui allo art. 416 cod. pen.. ne consegue che le Disposizioni riguardanti quest'ultimo reato non sono senz'altro applicabili al primo, stante il principio di stretta interpretazione delle norme penali, il quale è operativo anche in relazione a reati aventi struttura materiale identica o analoga. (fattispecie in tema di applicazione dell'art. 10 d.l. 15 dicembre 1979 n. 625 convertito nella legge 6 febbraio 1980 n. 15). (V mass n 159858; (V mass n 159255; (V mass n 154605).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)