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Sez. 3 - , Sentenza n. 24070 del 13/10/2017 (Rv. 645831 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Criterio equitativo - Applicazione da parte del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645831-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

L'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione non illogica né manifestamente arbitraria, aveva esposto il criterio di liquidazione applicato, consistente nella determinazione del danno morale in misura proporzionale al solo danno biologico da invalidità permanente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)