Sez. 1, Sentenza n. 4123 del 14/06/1996 Cc. (dep. 09/08/1996) Rv. 205686 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Affidamento in prova al servizio sociale - Possibilità di disporlo senza previa osservazione in istituto quando il soggetto, dopo un periodo di custodia cautelare, abbia goduto di un periodo di libertà - Assimilabilità, a tal fine, degli arresti domiciliari allo stato di libertà - Esclusione.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Ai fini di cui all'art. 47, comma terzo, dell'ordinamento penitenziario, secondo il quale "l'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare, ha goduto di un periodo di libertà serbando comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma secondo", non può intendersi come "periodo di libertà" quello che sia stato trascorso in regime di arresti domiciliari. (Nella motivazione a sostegno di tale principio la Corte ha, fra l'altro, osservato che una diversa soluzione sarebbe in contrasto con il testuale disposto di cui all'art. 284, comma quinto, cod.proc. pen., secondo il quale "L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare" e che, d'altra parte, il regime di arresti domiciliari, attese le rilevanti restrizioni che pur comporta alla libertà del soggetto che vi è sottoposto non può essere equiparabile allo stato di libertà cui l'art. 47 dell'ordinamento penitenziario fa riferimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 com. 5 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)